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Il dirigente scolastico può delegare alcune funzioni? Per Cisl Scuola la risposta è affermativa

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Con una nota inserita nella propria newsletter rivolta ai dirigenti scolastici, Cisl Scuola interviene sulla questione delle deleghe che gli stessi dirigenti possono conferire ai docenti.
“La delega di funzioni – spiega preliminarmente il sindacato – è una procedura con la quale il Dirigente scolastico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, comma 1-bis e art 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative dispone, con atto scritto e motivato, deleghe per specifiche e comprovate ragioni di servizio, trasferendo al delegato il mero esercizio di un potere”.
“Con l’istituto della delega di funzioni – chiarisce la Cisl Scuola – il dirigente non trasferisce al delegato la titolarità del potere che, pertanto, rimane sempre “di diritto” in capo al delegante. Il dirigente delegante mantiene infatti, nei confronti del delegato, il potere di impartire istruzioni in ordine agli atti da compiere nell’esercizio della delega (le c.d. direttive), nonché il potere di sostituzione in caso di inerzia del delegato e il potere di annullamento in via di autotutela, in caso di atti illegittimi”.

Ma in quali ambiti si possono attivare le deleghe?
“Il DS – sostiene il sindacato – può delegare lo svolgimento di funzioni ordinarie, attinenti alla quotidiana gestione a organizzativa dell’istituzione Scolastica, sia nel settore afferente alla didattica che in quello amministrativo. Non sono delegabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esercizio delle prerogative disciplinari, la titolarità delle relazioni sindacali, le misure in tema di sicurezza nell’ambiente di lavoro, la titolarità dei trattamenti dei dati sensibili ed in genere tutte le attività che rientrano nella competenza specifica che la norma individua non delegabili”.

La nota si conclude con una precisazione importante: “Bisogna distinguere dallo strumento della delega di funzioni la cosiddetta delega di firma che riveste la natura di mero atto autorizzatorio interno, con finalità di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento del carico di lavoro del dirigente”.
Ovviamente questa nota non tocca la questione dello svolgimento delle funzioni dirigenziali in caso di assenza del titolare per motivi di salute, per ferie o per altre ragioni. Le norme attuali prevedono che durante le brevi assenze del ds non possa essere nominato un “reggente”: in questi casi, nei giorni  in cui il ds è assente le funzioni ordinarie vengano svolte dal docente “vicario” al quale sia stato conferito l’incarico di sostituire il ds stesso.