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Il docente nominato RSPP deve frequentare anche i corsi per preposti e lavoratori?

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La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
La precisazione è contenuta nella risposta ad un interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, l’istante ha chiesto se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato decreto.
Secondo il ragionamento del Ministero, il docente nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”. E quindi non può essere obbligato a seguire anche i corsi, di livello inferiore, previsti per i lavoratori.
Questo vale solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.
La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.