Home Sicurezza ed edilizia scolastica Sicurezza, gli obblighi del RSPP in ambito scolastico

Sicurezza, gli obblighi del RSPP in ambito scolastico

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L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca gli  obblighi  del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che sono (https://www.tecnicadellascuola.it/i-compiti-del-rspp-nella-scuola):

  1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
  2. elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
  3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Nel caso in cui l’RSPP sia un esperto esterno l’art. 32 sottolinea l’obbligo in capo al dirigente scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio servizio, composto da un adeguato numero di Addetti.

A tal riguardo riportiamo il comma 2 dell’art 32 della legge 81/08:

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni“.