Home Politica scolastica Il piano straordinario di assunzioni fa aumentare i supplenti?

Il piano straordinario di assunzioni fa aumentare i supplenti?

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A dirlo Italia Oggi, secondo cui per ogni immissione in ruolo disposta nelle fasi B e C, traendo gli aventi diritto dalle graduatorie a esaurimento, l’amministrazione scolastica ha dovuto o dovrà disporre una supplenza almeno fino al 30 giugno.

Ciò vale sia nel caso in cui il docente abbia preso servizio subito dopo la stipula del contratto preliminare (la cosiddetta individuazione) sia che abbia optato per il differimento della presa di servizio al giorno successivo il decorso del termine del contratto di supplenza in essere.

In tutto, i docenti della Fase B e C sono circa 63mila: 8.525 nella fase B e circa 55mila nella fase C, ma al loro interno ci sarebbe una minoranza, il 10%, di neoimmessi in ruolo disoccupati all’atto dell’individuazione e i liberi professionisti, che sarebbe concentrata tra i docenti vincitori dell’ultimo concorso ordinario (di solito disoccupati perché più giovani e non inclusi nelle Gae) e gli insegnanti delle classi di concorso professionali, sulle quali insegnano avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti: generalmente, precari di lungo corso, che negli ultimi anni hanno visto progressivamente ridursi le possibilità di lavorare nella scuola e hanno dovuto optare per la libera professione. Ebbene i posti di costoro sarebbero stati assegnati a supplenze, visto che, precisa Italia Oggi, “un incremento così massiccio del numero dei supplenti, ad anno scolastico inoltrato, non si era mai visto”.

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E sta mettendo a dura prova gli uffici scolastici, che hanno appena terminato le immissioni in ruolo e tra pochi giorni, nel mese di dicembre, dovranno procedere ad organizzare una ulteriore megatornata di nomine a tempo determinato.

Più o meno come accadeva prima dell’avvento del decreto legge 255/2001.

I posti da destinare a supplenza insorgeranno per effetto di due situazioni direttamente collegate alle immissioni in ruolo. La prima è quella del docente che lascia la supplenza in corso per prendere servizio tempestivamente nella sede che gli è stata assegnata dall’ufficio a seguito dell’immissione in ruolo.

La seconda è quella del docente che, in sede di immissione in ruolo, opti per il differimento della presa di servizio al giorno successivo alla data di scadenza del termine del contratto di supplenza: 1° luglio per i titolari di contratto di supplenza fino al 30 giugno e 1° settembre per i titolari di supplenza annuale (fino al 31 agosto).

Nel caso del docente che abbia lasciato l’incarico di supplenza per prendere il ruolo, se la supplenza era almeno fino al 30 giugno, la competenza sul reclutamento del nuovo supplente è dell’ufficio scolastico. Che dovrà provvedere con una convocazione ad hoc, e dovrà individuarlo scorrendo le graduatorie a esaurimento.

Idem per quanto riguarda i posti dell’organico di potenziamento lasciati liberi fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, qualora i titolari abbiano optato per il differimento della presa di servizio. Anche in questo caso, precisa sempre Italia Oggi, gli uffici dovranno scorrere le graduatorie a esaurimento.

Nel caso in cui i neoimmessi in ruolo abbiano lasciato una supplenza breve o fino a nomina dell’avente diritto, la competenza sull’assunzione rimarrà in capo al dirigente scolastico della scuola dove si sia verificata la disponibilità.

Qualora l’ufficio non dovesse riuscire ad individuare un avente diritto a ricevere la proposta di assunzione con contratto a termine per esaurimento delle graduatoria, la decisione ritornerà nelle mani dei dirigenti scolastici. Che dovranno individuare gli aventi diritto scorrendo le graduatorie di istituto.

Nel caso in cui una scuola dovesse esaurirsi anche la graduatoria di istituto, il dirigente interessato dovrà scorrere le graduatorie delle scuole viciniori.

Infine, se proprio non dovesse essere possibile reperire un supplente, il dirigente scolastico dovrà trarre l’avente titolo tra coloro che abbiano presentato la cosiddetta messa a disposizione. Avendo cura di graduare gli aspiranti applicando le disposizioni sui punteggi valide per le graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in senso stretto, le relative operazioni saranno a carico degli uffici di segreteria delle scuole.

A questo proposito, il ministero dell’istruzione ha emanato una nota il 26 novembre scorso, con la quale ha spiegato come si dovrà procedere a seconda delle varie situazioni (prot. 4573). Ed ha chiarito, in particolare, che a coloro che saranno immessi in ruolo da diverso grado di istruzione, la sede dovrà essere assegnata sotto forma di utilizzazione.