Home Attualità Il posto vacante va assegnato ai trasferimenti da fuori provincia

Il posto vacante va assegnato ai trasferimenti da fuori provincia

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E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Chieti con sentenza n. 175/2020.

Il fatto

Un docente di strumento musicale si è rivolto alla Magistratura in quanto- pur essendoci un posto vacante e disponibile- non gli era stato accordato il trasferimento interprovinciale.
Da notare che non solo non c’era alcun docente in GAE da assumere, ma non era stato neppure indetto alcun concorso per quella disciplina.

Cosa prevede il contratto sulla mobilità

Secondo l’art. 6 del contratto, i posti vacanti vanno assegnati per metà alle immissioni in ruolo e per l’altra metà alla mobilità interprovinciale e professionale (passaggi di ruolo).

Cosa accade se c’è un posto “dispari”?

Il posto “dispari”va assegnato ad anni alterni alle immissioni in ruolo o alla mobilità.
Per esempio, nell’a.s. 2020/21 viene assegnato alle immissioni in ruolo e nel 2021/22 verrà assegnato alla mobilità.

Perché non vengono assegnati ai trasferimenti tutti i posti vacanti?

Le parti negoziali hanno ritenuto di dover contemperare le ragioni dei docenti che vogliono avvicinarsi al proprio domicilio con quelle dei docenti che aspirano all’immissione in ruolo.
Appare evidente che se tutti i posti venissero assegnati ai trasferimenti, i precari (o i vincitori di concorso) avrebbero ben poche possibilità di essere assunti, così come non ci sarebbe alcuna possibilità di ottenere il trasferimento, se tutti i posti venissero assegnati alle immissioni in ruolo.

Cosa prevede il Testo Unico della Scuola

Secondo l’art.470, la mobilità è regolata da accordi sindacali in modo che le immissioni in ruolo vengano effettuate sui posti residui che restano vacanti dopo le operazioni di mobilità.
Appare evidente che lo stabilire che l’unico posto vacante e disponibile venga riservato alle immissioni in ruolo, si pone in contrasto con lo spirito e con la lettera della legge.

La sentenza

Il Giudice del lavoro ha osservato che la clausola pattizia “nel prevedere che per l’anno scolastico 2017/18 per le immissioni in ruolo viene accantonato il 60% delle disponibilità” si pone in inevitabile contrasto con le disposizioni normative citate.

“Di conseguenza, dovendo disapplicarsi la norma pattizia che ha impedito l’accoglimento della domanda di trasferimento del ricorrente, questa va accolta, ordinando all’amministrazione convenuta di provvedere al trasferimento”.