La legge 79 di conversione del decreto legge 45 del 7 aprile 2025 all’articolo 2 comma 2, nel trattare la procedura relativa al sistema di reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado, ha introdotto la regola che i docenti, a qualunque titolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato, su ogni tipologia di posto, devono accettare o rinunciare la sede assegnata entro 5 giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
Il docente che accetta l’assegnazione della sede scolastica, non può partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.
La mancata accettazione della sede scolastica nei termini dei 5 giorni previsti dalla normativa, è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
I docenti immessi in ruolo che assumono servizio nella sede assegnata sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova, consistente in un impegno di servizio di 180 giorni di cui 120 in attività didattiche, si conclude con un test finale e una valutazione da parte del dirigente scolastico. Superato l’anno di prova, il docente è cancellato da qualsiasi graduatoria dovesse essere iscritto.