Home Archivio storico 1998-2013 Riforme In Sicilia nulla la legge sul dimensionamento?

In Sicilia nulla la legge sul dimensionamento?

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Se per un verso in Sicilia non si applicherà la legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ma la legge regionale 6 del 2000, così come leggiamo in una agenzia di stampa, la CislScuola dall’altro fa presente che, sulla base della pronuncia della Corte,“è legittima la decisione dello Stato di non assegnare il Dirigente Scolastico agli istituti di dimensioni troppo ridotte. Una sentenza che se da un lato si muove nel solco di precedenti pronunce della Corte, riconoscendo ancora una volta il potere esclusivo delle Regioni in materia di dimensionamento, dall’altra conferma la titolarità dello Stato in materia di gestione delle risorse di organico, considerando legittima la norma che conferisce all’Amministrazione il diritto di non assegnare il Dirigente Scolastico se le dimensioni dell’istituto non raggiungono una soglia minima indicata dalla legge. ”
Intanto sembra che la sentenza n. 147 della Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione siciliana che aveva impugnato la norma nazionale ”per l’incostituzionalità della nuova legge statale per violazione delle disposizioni statutarie che assegnano alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria, nonché le relative funzioni esecutive ed amministrative in materia”. Il Presidente della Regione siciliana si era determinato ad impugnare la Legge Gelmini, a tutela delle prerogative statutarie della Regione siciliana. In particolare il ricorso presentato al Giudice delle Leggi riguardava l’art.19, comma 4, della Legge n.111/2011 nota, appunto, come legge Gelmini sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tale decisione era stata suffragata da relativa delibera della Giunta regionale (n.186 del 5 agosto 2011), che aveva dato il via libera al ricorso innanzi alla Corte costituzionale. Nel ricorso si è con forza ribadito che, alla luce delle norme statutarie, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole spettano alla Regione.
Per di più la Regione siciliana, esercitando la propria competenza, aveva già emanato (con la legge regionale n.6 del 2000), disposizioni sul dimensionamento delle stesse istituzioni scolastiche. Pertanto, gli indici e parametri stabiliti dalla legge statale confliggevano con quanto già stabilito legittimamente dal legislatore regionale. Con la sentenza n.147, depositata il 7 giugno, la Corte Costituzionale non ha potuto fare a meno di riconoscere la fondatezza delle ragioni della Regione siciliana, riaffermando le prerogative regionali statutarie in materia di istruzione, nonchè la titolarità della Regione in materia. Nel censurare la Legge Gelmini, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, la Corte ha ribadito, infine, la prevalenza delle norme regionali in materia di dimensionamento, sulle corrispondenti norme statali. Di fatto in Sicilia, dunque, la legge Gelmini non entrerà in vigore ed il dimensionamento scolastico sarà determinato in base alla legge regionale (n.6 del 2000).