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Inclusione nella GAE e diplomi di scuola e istituto magistrale

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In applicazione del D.P.R. 25 marzo 2014, riguardante il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto Magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l’a.s. 2001/02, gli aspiranti in possesso di tali diplomi hanno diritto unicamenteall’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, relativa ai docenti abilitati all’insegnamento, e non all’inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Il chiarimento è contenuto in un avviso del 18 agosto dell’Usr per il Veneto, con il quale si dà risposta alle diffide con cui gli aspiranti interessati richiedono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Con un’ulteriore precisazione: la legge n. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non consente nuovi inclusioni se non in ipotesi specificamente determinate ed indicate nei Decreti Ministeriali che di volta in volta hanno disciplinato la materia.