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Indennità di disoccupazione NASpI, compatibilità con lavori da liberi professionisti e prestazioni occasionali

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Abbiamo parlato in precedenza della circolare Inps che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con altre attività remunerative. Adesso vediamo cosa dice la nota in merito alla compatibilità con prestazioni occasionali e lavori da liberi professionisti.

Compatibilità NASpi con lavoro occasionale: non superare il limite di 5000 euro

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali,
individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000
euro.
Bisogna anche ricordare che il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Di conseguenza, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.
Entro tali limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i
compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e, pertanto, il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Compatibilità redditi di liberi professionisti iscritti a casse specifiche

Nel caso in cui si eserciti attività di liberi professionisti, in costanza di percezione di NASpI, (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla
disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse
non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per questo motivo non sarebbe possbibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla
prestazione.
Tuttavia è bene considerare che allo stesso libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo
alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.
Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la
compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Circolare Numero INPS Disoccupazione 174 Del 23 11 2017