
Tra il mese di giugno e il mese di luglio, le scuole italiane hanno dovuto ottemperare l’obbligo dell’informativa successiva per le spettanze accessorie di docenti e personale ata, dovute per l’anno scolastico 2024/2025. È bene ricordare che, ai sensi dell’art.5 del CCNL scuola 2019-2021, l’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni alle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola e a tutti i sindacati territoriali rappresentativi.
Dati personali e informativa
C’è un punto molto importante del CCNL scuola 2019-2021 che ha suscitato molto polemiche e continua ad essere motivo di critica all’ARAN anche per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024. Si tratta dell’art. 30, comma 10, lettera b3) del CCNL 2019-2021 in cui è scritto: “i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle
attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e
fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito“.
In buona sostanza il CCNL scuola 2019-2021 accoglie il parere del Garante sui dati personali e limita notevolmente il diritto alla trasparenza dell’attribuzione individuale dei fondi accessori, ostacolando la conoscenza di destinazione dei fondi.
Accesso agli atti non può essere negato
Sull’informazione successiva del fondo di Istituto si verifica un cortocircuito normativo che mette in contrasto due diritti, quello della riservatezza dei dati personali e quello della trasparenza della destinazione di fondi pubblici. In buona sostanza si verifica uno scontro tra riservatezza dati personali VS trasparenza distribuzione del fondo accessorio.
Nonostante la tanto contestata norma contrattuale ( art.30, comma 10, lettera b3) del CCNL scuola 2019-2021), bisogna sapere che vengono comunque fatte salve le forme legislative di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore, ovvero gli artt. 22 ss. della legge n. 241/90 e art. 5 d.lgs. 33/2013. In questi casi, l’amministrazione è chiamata a valutare i presupposti al fine di consentire o meno l’ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla cognizione precisa di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria.




