Docenti e personale Ata sono da sempre molto preoccupati per possibili incidenti che si possono verificare agli alunni, in quanto minorenni, affidati dai genitori all’istituzione scolastica.
La giurisprudenza ritiene che le istituzioni scolastiche abbiano una responsabilità di natura contrattuale rispetto alle famiglie che affidano loro i figli.
La “natura contrattuale” del rapporto tra famiglia e istituzione scolastica fa sorgere in capo alla scuola l’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti.
Dunque, anche se l’alunno “si fa male da solo” (perché scivola o corre mentre scende le scale), la scuola è tenuta a risarcire il danno.
Da tale responsabilità le scuole possono rimanere esenti solo se riescono a dimostrare che l’evento era imprevedibile e si era verificato nonostante l’adozione di efficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo.
Con l’ordinanza n. 27244 del 19 ottobre 2026, la Suprema Corte ha però affermato che un infortunio durante l’ora di educazione fisica non comporta necessariamente una responsabilità della scuola e, conseguentemente, il diritto dello studente di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il caso affrontato dalla Corte si riferiva ad un infortunio occorso ad una studentessa di scuola media, durante l’ora di educazione fisica.
La ragazza aveva riportato la frattura di una falange del mignolo della mano sinistra, mentre riceveva un pallone lanciato da un compagno.
I genitori della minore avevano fatto ricorso, per ottenere il risarcimento dei danni.
La richiesta era stata respinta nei vari giudizi di merito, finché non è giunta al vaglio della Cassazione.
La Suprema Corte ha in primo luogo ribadito che il rapporto instaurato tra lo studente e l’istituzione scolastica non si esaurisce nell’obbligo di impartire l’istruzione, ma comprende anche quello di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni durante la loro permanenza a scuola.
Bisogna distinguere le situazioni nelle quali l’infortunio è la conseguenza di una condizione di pericolo che si sarebbe potuta evitare con una condotta non negligente o con adeguata vigilanza da quelle situazioni nelle quali il danno deriva da un evento improvviso, non prevedibile e non concretamente evitabile.
La distinzione assume particolare rilevanza nell’ambito dell’educazione fisica, che per alcune attività comporta inevitabilmente una componente di rischio.
È noto, infatti, che durante una partita si possono verificare cadute, urti o movimenti accidentali che non necessariamente dipendono da una carenza organizzativa o da una mancanza di vigilanza.
È diverso il caso in cui l’incidente sia riconducibile all’utilizzo di attrezzature inadeguate o all’omessa adozione di adeguate misure di sicurezza.
Nel caso in specie, la Cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato che l’episodio si era verificato in maniera repentina, nell’ambito di una normale attività sportiva, senza che fossero emersi elementi che potessero ricondurre l’evento a una violazione degli obblighi gravanti sulla scuola.
La decisione offre uno spunto di riflessione importante tanto per le famiglie quanto per gli istituti scolastici.
Se da un lato la scuola ha il dovere di adottare tutte le misure di prevenzione, protezione e vigilanza necessarie a garantire la sicurezza degli studenti, dall’altro, non si può pretendere che tale dovere comporti una garanzia assoluta contro ogni possibile incidente, soprattutto quando l’infortunio è conseguenza di una circostanza improvvisa, imprevedibile e inevitabile, rispetto alla quale anche un’adeguata sorveglianza non avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno.
Si tratta dunque di una pronuncia che, pur senza escludere il dovere delle scuole di tutelare l’incolumità degli studenti, non prevede un automatismo nell’attribuzione della responsabilità, riaffermando l’importanza di un rigoroso accertamento dei fatti e dei presupposti giuridici del risarcimento.