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Integrazione handicappati dopo i 18 anni

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La Corte costituzionale, sotto la Presidenza di Cesare Ruperto, ha emesso all’inizio del mese di luglio un’importante sentenza sulla integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap che hanno raggiunto la maggiore età e non hanno ancora conseguito la licenza media. La sentenza è stata pubblicata in  G.U., 1° serie speciale, n. 27 dell’11/7/2001.

Non vi è obbligo per la scuola di iscrivere un alunno disabile maggiorenne in una classe curricolare, ma il disabile mantiene il diritto a frequentare i corsi per adulti (organizzati dai centri EDA) con le stesse misure di sostegno previste per la fascia dell’obbligo.
La Corte sostiene, infatti, che l’integrazione scolastica della persona disabile maggiorenne “può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell’età sia il più possibile vicino a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione”. La frequenza di corsi per adulti da parte del disabile maggiorenne “assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da trediciquattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro”.

Naturalmente l’attuazione di tale diritto, secondo la Corte, “postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro 104 del 1992”.