Home Personale Interdizione per la maestra che maltratta gli alunni. Sentenza della Cassazione

Interdizione per la maestra che maltratta gli alunni. Sentenza della Cassazione

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Se un docente utilizza metodi violenti nei confronti degli alunni non si configura solo l’abuso di mezzi di correzione, ma anche gli estremi più gravi del reato di maltrattamenti per il quale si può disporre l’interdizione dall’esercizio della pubblica professione. Questo è quanto emerge dalla sentenza n.40959 depositata il 7 settembre scorso dalla Cassazione, così come segnala il Sole 24 Ore.

 

LA VICENDA – Una docente di scuola materna è stata indagata, assieme a una collega, per il reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere ai danni degli alunni della sua classe. La maestra, in particolare, era accusata di aver strattonato e percosso i bambini in un arco prolungato di tempo. Tutto ripreso dalle telecamere installate nell’asilo.

Sulla base di tali indizi, all’insegnante veniva applicata la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi, mentre l’Ufficio scolastico regionale provvedeva a sospenderla.

Per la docente, invece, gli episodi contestati e ripresi dalle videocamere della scuola erano privi di rilevanza penale: si trattava di semplici rimproveri o lievi spinte, eventualmente integranti il reato di abuso di mezzi di correzione, per il quale non è prevista l’applicazione di alcuna misura interdittiva.

 

LA CASSAZIONE RESPINGE – La Cassazione rispedisce al mittente tali congetture e conferma la misura interdittiva disposta dichiarando inammissibile il ricorso della docente. Quanto alla violenza o meno delle condotte poste in essere dall’insegnante, per la Corte, come ben motivato dai giudici di merito, si è trattato di “episodi di compressione fisica di varia intensità, trasmodati in alcuni casi nell’utilizzo di violenza fisica di apprezzabile entità”.  

Per i giudici, infatti, “non è più concepibile l’uso della violenza per finalità educative, sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche minore, che non è più ormai un semplice oggetto di protezione”, sia perché è contraddittorio utilizzare un mezzo violento per uno scopo educativo, che mira ad “un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza”.