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Istituzioni scolastiche: 1.994 in meno dal prossimo anno

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Stando ai criteri fissati dal decreto ministeriale n. 271/1999, dovrebbe essere questo il saldo negativo che risulterà dalle operazioni di dimensionamento giunte oramai alle battute finali. La stima risulta dalla differenza tra il totale delle istituzioni scolastiche presenti in tutta Italia e la sommatoria dei valori medi calcolati sulla base degli intervalli di variazione previsti dalla tabelle A e B del decreto n. 271 per i circoli didattici, gli istituti comprensivi, le scuole medie e le superiori.
Il taglio non eserciterà effetti di particolare rilevanza sui dirigenti con contratto a tempo indeterminato. Per lo meno per quanto riguarda la possibilità di ottenere l’assegnazione ad una istituzione scolastica all’atto della predisposizione alla dirigenza, prevista per il 1° settembre 2000.
Se mai potrebbero verificarsi dei disagi in termini di trasferimenti d’ufficio dovuti alla perdita della sede di titolarità per quei dirigenti la cui scuola dovesse essere colpita da un provvedimento di soppressione a seguito del dimensionamento. Secondo la tabella C del citato decreto sarebbero 10.276 i capi d’istituto di ruolo attualmente  in servizio.Le istituzioni attive sul territorio sono, invece 12.410. Se la stima dovesse corrispondere al dato reale, al netto delle operazioni di dimensionamento, sarebbero 10.416 le istituzioni che dovrebbero andare a regime dal prossimo anno scolastico: 140 in più del necessario. Gli effetti della riduzione del numero delle istituzioni scolastiche e, quindi, delle sedi disponibili per l’attribuzione di incarichi di presidenza, graveranno come sempre sui “precari”. In questo caso i presidi incaricati, che dovranno, in tutta probabilità, ritornare a fare gli insegnanti. Al contrario dei colleghi di ruolo che, invece, subiranno un trattamento del tutto diverso. Infatti, nel caso in cui i provvedimenti di soppressione dovessero ingenerare esuberi nell’ambito del personale direttivo titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i dirigenti soprannumerari saranno comunque destinati a svolgere mansioni alternative che non impediranno loro l’attribuzione della dirigenza e la relativa retribuzione.