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La Ds creativa decreta il posto in maniera illegittima

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Si tratta di un caso che ha dell’incredibile e che potrebbe non essere l’unico. Una Ds assegna, ad una titolare di italiano e latino (A051), una cattedra oraria interna in modo illegittimo.

In sostanza una docente titolare da anni in un liceo scientifico, inserito in un istituto d’Istruzione superiore che contiene anche un Istituto per geometri e un Tecnico Commerciale, le viene decretata una cattedra oraria interna composta da 10 ore allo scientifico con completamento di 8 ore al geometra. Bisogna sapere che in organico dell’autonomia, confermato anche nell’organico di fatto, risultano 4 cattedre di A051, 3 delle quali cattedre tradizionali e una di potenziamento. La Ds decide di spezzare in due parti (10+8) il posto di potenziamento assegnato allo scientifico e alla classe di concorso A051, per consentire a una docente A050 del geometra appartenente al suo staff di direzione di non entrare nelle classi per 8 ore. Sullo spezzone di 8 ore, la Ds manda la docente dello scientifico a completamento orario interno alle 10 ore di potenziamento rimaste allo scientifico.

Questo modo di assegnare i posti è illegittimo perché viene modificato l’organico dell’autonomia senza che ci siano state modifiche nell’organico di fatto. La Ds non poteva dividere il posto di potenziamento assegnato alla classe di concorso A051 per darne una parte alla A050 e per giunta di altro indirizzo di studi. La Ds non poteva spostare una titolare A051 dello scientifico assegnandole parte della cattedra su A050 del geometra.

Quindi appare, per i motivi su esposti, illegittimo il decreto di assegnazione dei posti e delle classi fatto da questa Ds. Ci sono anche casi di assegnazione ai posti ancora più illegittimi, infatti in alcune scuole i Ds destinano nelle cattedre orario esterne docenti che invece avrebbero il diritto di restare titolari sui posti interni alla scuola. Quindi è importante fare attenzione ai decreti di assegnazione dei docenti alle classi e reclamare in caso di queste illegittimità. Se il reclamo non dovesse avere esito positivo, la strada da percorrere è quella del giudice del lavoro che sicuramente dirà quello che noi stiamo affermando da tempo in diversi altri articoli su questo tema.