Home Sicurezza ed edilizia scolastica La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Il DM 382/98 individua 1 RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti).

Gli obblighi dell’RLS

Tra gli obblighi dell’RLS, rientra quello di avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto d’ufficio.

In particolare, all’art.7 del DM 382/98 si dice: “L’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 30 luglio 1996“.

I compiti dell’RLS

Il rappresentante per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.