Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 170/2026,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227, l’inclusione scolastica riceve una impostazione burocratica e organizzativa attraverso la modifica del D.Lgs. 66/2017 e della Legge 104/1992, nella misura in cui ridefinisce la pianificazione temporale dei compiti e conseguentemente del docente di sostegno e del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), senza tenere presente le ricadute dal punto di vista didattico pedagogico create dal frequente cambio del personale docente.
Una delle novità più rilevanti previste dall’art. 1 del decreto 170 riguarda la tempistica relativa alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) sia per gli alunni iscritti e confermati nella stessa scuola, sia per gli alunni che si iscrivono per la prima volta in una determinata istituzione scolastica.
Alla luce delle suddette disposizioni, al docente di sostegno, nell’esercizio delle sue funzioni, è attribuita una responsabilità maggiore dovuta alla indicazione delle ore esatte di sostegno da assegnare alla classe con un’adeguata e chiara motivazione che va oltre alla gravità clinica concentrandosi su una concreta valutazione pedagogica e sull’analisi dei facilitatori ambientali (secondo la prospettiva ICF).
Se il decreto apparentemente si pone l’obiettivo di ridurre la burocrazia e rendere più efficiente il sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella pratica detto principio si scontra con i principi della pedagogia speciale nella misura in cui il passaggio da un modello flessibile si passa a un cronoprogramma rigido fa emergere delle criticità rilevanti, che si moltiplicano quando si verifica un avvicendamento del docente di sostegno.
Nel mese di settembre, allorché a scuola, in una determinata classe dove vi è la presenza di un alunno disabile prende servizio un nuovo docente, il quale si trova a dover applicare un PEI definitivo redatto a giugno da un GLO a cui lui non ha partecipato e di cui non conosce le dinamiche relazionali, senza averne alcuna colpa, fa venire meno il principio cardine della pedagogia inclusiva, secondo cui chi attua l’intervento didattico deve essere il primo autore della progettazione assumendo la funzione di semplice esecutore di linee guida stabilite da altri.
La disposizione di rivedere il PEI entro le prime due settimane di ottobre presenta una riflessione di carattere organizzativo e pedagogico – didattico nella misura in cui il decreto 170/2026 nel disporre la possibilità di apportare “aggiornamenti o modifiche mirate”, ci si chiede se trattasi di manutenzione o stravolgimento.
In merito va precisato che dal punto di vista organizzativo e pedagogico – didattico, i tempi concessi non sono sufficienti per consentire a un nuovo docente di comprendere il profilo di funzionamento di un alunno, i suoi canali comunicativi e le sue risposte agli stimoli ambientali.
Inoltre, qualora si dovessero riscontrare discrepanze profonde tra il PEI di giugno e la realtà di settembre, modificarlo radicalmente significherebbe invalidare l’istruttoria di giugno creando una profonda discordanza procedurale.
Per gli alunni scritti e confermati nella stessa scuola trasformare il PEI di giugno da provvisorio a definitivo, significa evidenziare gli aspetti dell’alunno disabile in un momento di massima stanchezza senza considerare che l’alunno tra giugno e ottobre potrebbe vivere delle esperienze positive o negative con le relative conseguenze di cambiamenti di maturazione o regressione; per cui elaborare il PEI a giugno significa cristallizzare i bisogni dell’alunno ignorando il suo viluppo cognitivo e relazionale; senza considerare che i docenti della scuola secondaria di primo grado nell’accogliere l’alunno, entro le prime due settimane di ottobre devono rivedere il PEI elaborato dai docenti della scuola primaria.