Home Archivio storico 1998-2013 Tirocinio formativo attivo La “genesi” della preselettiva dei Tfa

La “genesi” della preselettiva dei Tfa

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Sono questi alcuni interrogativi che incuriosiscono molti docenti, dopo gli eventi, a dir poco non giustificabili, degli ultimi concorsi pubblici nel mondo della scuola. 
Cominciamo con il citare il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 riferibile al regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. In questo Decreto Ministeriale all’art. 15, comma 5, si recita: “Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13”. 
Altro Decreto Ministeriale successivo al n. 249 è quello dell’11 novembre 2011, riconducibile alla definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. In questo decreto ministeriale all’art 1, comma 6, si dice che ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di: a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; b) una prova scritta predisposta da ciascuna università; c) una prova orale.
Insomma dal dieci settembre 2010 all’undici novembre 2011 ecco servito, all’ignaro aspirante docente, il vettore dell’errore, che tanto lo farà tribolare nell’anno successivo.