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La presenza ed il parere del medico competente servono in tutte le scuole

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In riferimento ai numerosi quesiti che pervengono dalle Istituzioni scolastiche, l’USR della Lombardia fornisce alcuni chiarimenti circa la figura del medico competente e la sua nomina, che rappresenta a tutt’oggi uno dei punti controversi della normativa in esame.

In una nota l’USR della Lombardia scrive: “Ad una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, parrebbe che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. abbia affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti – obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventualesorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). Giova rammentare, al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Sostenere dunque che ‘la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria’ come si legge da più parti, sembra a chi scrive un’affermazione formulata al fine di giustificare a priori la decisione di non aver bisogno del medico competente. Tale affermazione risulta però priva di senso ove si consideri che la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se la scuola che si considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza sanitaria è necessaria”.