In merito alla riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 o 55 minuti molto spesso nelle scuole diventano fonte di fraintendimenti e contenzioso tra l’amministrazione e i docenti, specialmente quando i dirigenti scolastici chiedono il recupero della frazione oraria non prestata per cause non imputabili alla flessibilità didattica prevista dalla normativa sull’autonomia.
La normativa vigente distingue due motivazioni per cui è possibile ridurre l’ora di lezione da 60 a 50 o 55 minuti:
Qualora l’istituzione scolastica dovesse ridurre l’ora di lezione da 60 a 50 o 55 minuti per motivi estranei alla didattica, l’articolo 43 del CCNL 2019/2021 al comma 8 nel confermare quanto espresso dall’art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009 dispone che, dietro delibera del consiglio d’istituto, “la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980” e che in modo inequivocabile non esiste l’obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione e che agli stessi spetta l’intero trattamento economico.
Qualora la riduzione dovesse essere decisa dal collegio dei docenti per motivi prettamente didattici secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del DPR 275/99 deve essere inserita nell’offerta formativa della scuola con l’obbligo da parte dei docenti e degli studenti di recuperare le frazioni di ore residue. Inoltre qualora la riduzione dovesse comportare modifiche all’organizzazione scolastica, è necessaria la delibera del Consiglio d’Istituto.
Al fine di assicurare e garantire il diritto all’apprendimento degli studenti, il monte ore accumulato, deve essere recuperato con gi stessi studenti e quindi con le stesse classi e per le stesse discipline per le quali si è ridotto l’orario svolgendo attività di recupero, potenziamento o approfondimento in ossequio a quanto previsto dall’art. 43 comma 7 del CCNL /SCUOLA 2019/2021.
Il recupero può essere organizzato, nell’ambito dell’autonomia scolastica, attraverso, rientri programmati per attività didattica.
Fermo restane che è illegittimo utilizzare le suddette ore per supplenze ordinarie.