Home Generale Quante ore di permesso hanno i docenti? Come vanno usufruiti

Quante ore di permesso hanno i docenti? Come vanno usufruiti

CONDIVIDI

Con l’entrata in vigore del CCNL/SCUOLA del 2019/2021, i docenti sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato possono usufruire compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore giornaliere.

Permessi brevi annuali

Il personale docente può usufruire di permessi brevi annuali nel limite dell’orario settimanale d’insegnamento, per cui:
• I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un massimo 18 ore l’anno;
• I docenti di scuola dell’infanzia fino a un massimo 25 ore l’anno;
• I docenti di scuola primaria fino a un massimo di 24 ore l’anno.

Permessi brevi giornalieri

Per ogni singolo giorno, il permesso non può superare la metà dell’orario d’insegnamento previsto in quella giornata. Se un docente ha 4 ore di lezione, potrà chiedere al massimo 2 ore di permesso, mentre se dovesse avere 3 ore, può chiedere solamente di un’ora giacché l’unità oraria non può essere frazionabile.

Recupero del permesso

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero va fatto preferibilmente con supplenze o attività didattiche integrative o con lo svolgimento d’interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Ritenuta economica per mancato recupero

Qualora il recupero non avvenga per cause imputabili al docente, è prevista una trattenuta sullo stipendio pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Come usufruire dei permessi

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi brevi per esigenze personali, è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, dietro presentazione di domanda al dirigente scolastico che ne autorizza la fruizione.