Con l’entrata in vigore del CCNL/SCUOLA del 2019/2021, i docenti sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato possono usufruire compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore giornaliere.
Il personale docente può usufruire di permessi brevi annuali nel limite dell’orario settimanale d’insegnamento, per cui:
• I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un massimo 18 ore l’anno;
• I docenti di scuola dell’infanzia fino a un massimo 25 ore l’anno;
• I docenti di scuola primaria fino a un massimo di 24 ore l’anno.
Per ogni singolo giorno, il permesso non può superare la metà dell’orario d’insegnamento previsto in quella giornata. Se un docente ha 4 ore di lezione, potrà chiedere al massimo 2 ore di permesso, mentre se dovesse avere 3 ore, può chiedere solamente di un’ora giacché l’unità oraria non può essere frazionabile.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero va fatto preferibilmente con supplenze o attività didattiche integrative o con lo svolgimento d’interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Qualora il recupero non avvenga per cause imputabili al docente, è prevista una trattenuta sullo stipendio pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi brevi per esigenze personali, è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, dietro presentazione di domanda al dirigente scolastico che ne autorizza la fruizione.