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La “rivolta” dei supplenti

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La notizia è contenuta nella circolare n. 206/2000, che fa riferimento all’art. 1 comma 5 del decreto legge 28 agosto 2000: la norma che dispone la conferma del personale sulle stesse sedi dove abbia prestato servizio lo scorso anno. Purché in qualità di supplente annuale o temporaneo fino al termine delle attività didattiche.
I diretti interessati lamentano la perdita di guadagno derivante dalla posticipazione della nomina e si sono organizzati via internet. Da diversi giorni, infatti, circola in rete un modello grazie al quale è possibile manifestare ai capi d’istituto la volontà di avvalersi del diritto alla riconferma chiedendo contestualmente che venga dato corso alla nomina.
Così facendo, i precari stanno costituendo un presupposto per imporre ai capi d’istituto di procedere alle nomine, senza tergiversare oltre il termine fissato dalla circolare. Un eventuale ritardo immotivato, infatti, darebbe luogo alla lesione degli interessi legittimi dei richiedenti. E dunque potrebbe determinare un eventuale risarcimento dei danni subiti dai supplenti non ancora riconfermati.
La risarcibilità degli interessi legittimi, infatti, è ormai entrata a pieno titolo nel nostro ordinamento per effetto della famosa sentenza n. 500/99, che è stata pienamente recepita anche dalla legge 205/2000: il testo di riforma del processo amministrativo. È opportuno precisare che il contenzioso in materia di assunzioni ricade nella giurisdizione del Tar.
Dunque, le nuove norme sono strettamente legate alla situazione appena descritta. E un eventuale giudizio a favore dei supplenti porterebbe anche al risarcimento relativo al mancato guadagno, il cosiddetto lucro cessante, derivante dai ritardi nell’attribuzione della nomina. Sulla questione è intervenuta anche Dora Liguori, leader del sindacato Unams, che ha inviato un telegramma di protesta al Ministro della Pubblica Istruzione sollecitando l’amministrazione a dare corso alle nomine senza aspettare l’inizio delle lezioni.