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La valutazione del merito

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La regolamentazione riguarda il personale docente della scuola, dell’Afam e degli enti di ricerca.

Il primo dato da cogliere è quello dei costi. L’attuale decreto non se ne occupa esplicitamente. Bisogna pertanto risalire al testo base, ovvero al citato decreto legislativo n. 150 che al comma 2 dell’articolo 17 afferma con nettezza: “dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Come dire, ancora una volta: non c’è trippa per gatti.
Il secondo dato riguarda la misurazione e la valutazione delle performance. Quella docente è un’attività oggettivamente di difficile misurazione e valutazione. La norma non facilita il compito dei dirigenti scolastici chiamati svolgere tali funzioni. Essa si limita a fornire le seguenti indicazioni sul processo che ogni istituzione deve attivare: definire e assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere; collegare obiettivi e contesto di riferimento; monitorare le attività in corso; misurare e valutare le performance individuali; utilizzare i sistemi premianti messi a disposizione dalla nuova normativa; produrre la rendicontazione necessaria al dirigente regionale. Il Ministero si riserva di definire con apposito provvedimento le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell’andamento della performance.
Il terzo dato riguarda i destinatari dei premi legati al merito. Secondo il comma 3 dell’articolo 9 “I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di insegnanti che non potrà, comunque, superare il 75 per cento e al suo interno articolata secondo criteri meritocratici che saranno stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione”. La distribuzione del personale all’interno delle graduatorie è inoltre così definita dall’articolo 19 del citato decreto 150: il 25% deve essere collocato nella fascia di merito alta e sarà destinatario del 50% delle risorse disponibili; il 50% deve essere collocato nella fascia di merito intermedia e sarà destinatario del rimanente 50% di risorse. Il 25% del personale sarà escluso.
L’ultimo dato riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti i diversi aspetti degli “indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità”. La pubblicazione che diventa obbligatoria, riguarda tutti i dati del processo valutativo, ma anche tutte le informazioni individuali dei docenti: le performance individuali, i CV, gli incarichi assolti, i compensi percepiti. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo da parte del personale il dirigente preposto sarà privato della retribuzione di risultato.