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Bocciatura confermata, il TAR Lombardia respinge il ricorso sulla mancata attivazione del PDP: gravi insufficienze e diagnosi tardiva

La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 04015/2026 pubblicata il 31 luglio 2026, ha confermato la legittimità della non ammissione alla classe successiva di uno studente di un liceo scientifico milanese, nonostante la richiesta dei genitori di attivare misure per Bisogni Educativi Speciali (BES).

Gravi insufficienze e diagnosi tardiva

La vicenda riguarda uno studente del primo anno che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, ha riportato gravi insufficienze in materie cardine come latino, inglese e matematica, oltre a una valutazione negativa in italiano. Di fronte alle difficoltà del figlio, i genitori avevano presentato a fine aprile 2026 una relazione clinica multidisciplinare attestante deficit della memoria di lavoro, fragilità linguistiche e difficoltà nelle funzioni esecutive.

Sulla base di tale documentazione, la famiglia aveva richiesto formalmente l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’applicazione di misure compensative, quali l’uso di mappe concettuali e la possibilità di recuperare le prove scritte attraverso colloqui orali. Il Consiglio di classe, tuttavia, aveva deciso di non formalizzare il PDP, rinviando la valutazione al ciclo scolastico successivo, pur adottando alcune misure di supporto nell’ultima fase dell’anno.

Le ragioni del ricorso

I genitori hanno impugnato la “bocciatura” deducendo la violazione delle norme in materia di BES e DSA. Secondo i ricorrenti, l’omessa attivazione del PDP e il ritardo nell’applicazione degli strumenti compensativi avrebbero impedito allo studente di dimostrare il proprio effettivo livello di apprendimento, causando un danno significativo allo sviluppo della sua personalità in una fase delicata come quella adolescenziale.

La decisione dei giudici: la bocciatura ha finalità educative

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, basandosi su principi giurisprudenziali ormai consolidati. I giudici hanno chiarito che la non ammissione alla classe successiva non ha carattere sanzionatorio o punitivo, bensì “finalità educative e formative”, mirate a consentire all’alunno di colmare lacune che pregiudicherebbero il proseguimento proficuo degli studi.

Un punto centrale della sentenza riguarda la tempistica della documentazione. La relazione clinica è stata consegnata solo a fine aprile, a ridosso della fine delle lezioni. Secondo il Collegio, una presentazione così tardiva rende “oggettivamente difficoltosa” l’attuazione di un percorso personalizzato che possa realmente incidere sull’esito dello scrutinio finale.

Il giudizio dei docenti

La sentenza ribadisce inoltre che il giudizio dei docenti è espressione di un potere valutativo tecnico-didattico. Il giudice amministrativo non può sostituirsi agli insegnanti nella valutazione del merito, a meno che non emergano macroscopici errori, irragionevolezze o travisamenti dei fatti, elementi che in questo caso non sono stati riscontrati.

In conclusione, il Tribunale ha stabilito che, nonostante le fragilità accertate, il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento prevale sulle eventuali mancanze formali della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio.

Il ricorso è stato dunque respinto, sebbene il Tribunale abbia deciso di compensare le spese di lite tra le parti.

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