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Lavori strutturali negli edifici scolastici

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Per ciò che concerne i lavori, è utile precisare la differenza tra i lavori in edifici di proprietà degli enti locali e quelli in edifici acquisiti dalle istituzioni scolastiche.

Con riferimento agli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali:

• compete agli Enti Locali provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23);
• le Istituzioni Scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 39, comma 1° del Regolamento);
• le Istituzioni Scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le Istituzioni Scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2° del Regolamento).

Con riferimento agli edifici scolastici acquisiti dalle Istituzioni Scolastiche con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni, le medesime Istituzioni procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili (art. 39, comma 3° del Regolamento).