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Le norme sul credito scolastico e formativo

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Col D. M. n.99/2009 della ministra Gelmini, è stato modificato il sistema di ammissione all’esame di Stato, quello dell’assegnazione dei crediti scolastici e sono stati stabiliti diversi criteri di assegnazione della lode in aggiunta al punteggio massimo di 100/100. Dall’a. s. 2009/10 per essere ammessi all’esame di Stato bisogna riportare un voto almeno di sufficienza in ogni singola disciplina, e per l’ ammissione all’esame di Stato dei candidati privatisti è stato introdotto l’esame preliminare su tutte le discipline del corso di studi.
L’O.M. n.37/2014 della Giannini, all’art. 8, recita: “Per l’esame di Stato 2013/2014, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99/2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42/2007 “. Per i candidati interni si applica quindi la tabella “A” con le avvertenze della nota in calce alla medesima mentre per gli esterni devono essere utilizzate le tabella “B” e “C”, le quali, rispetto a quella degli interni a parità di media dei voti, prevedono l’attribuzione di un punteggio di credito inferiore.
L’attribuzione del punteggio di credito tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, c. 2, del DPR n. 323/1998 (Regolamento degli esami), “esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica”. Ogni delibera al riguardo va motivata e verbalizzata in modo analitico per ogni candidato.
Inoltre è stata prevista dal legislatore un’integrazione, che sarebbe il caso di considerare e applicare con saggezza e giustizia perché viene ignorata e trascurata da molti CdC e Commissioni. Il CdC può motivatamente integrare i punti di credito dei candidati interni, a norma dell’art. 11 c. 4 del DPR n. 323/1998: “Fermo restando il massimo dei 20 punti (ndr. oggi: ” dei 25 punti”) complessivamente attribuibili, il CdC, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”.Questa norma è ribadita dal comma 6 dell’Art. 8 dell’OM n. 37. Resta evidente che tutte le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
Si noti per inciso che, passando da un sistema di votazioni decimale (durante il corso degli studi) a quello centesimale dell’esame, col l’allungamento del metro di valutazione diventa più difficile avere voti alti. Difatti sono 15 anni che – in tutte le O.M. – si “ordina” ai docenti – ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finali, di utilizzare l’intera scala decimale di valutazione, in considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico. Ma quanti sono i docenti del superiore che mettono anche il 10 agli studenti meritevoli? Tanti ritengono, a troto, mettendo 8 su 10 si sta valuta l’eccellenza!
Sui “crediti formativi”, anche per quest’anno valgono le disposizioni di cui al D.M. n. 49/2000. Il CdC, nell’assegnazione del credito può tener conto dei cosiddetti “crediti formativi” documentati (anche in autocertificazione) e presentati dai candidati stessi o da eventuale personale esterno di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa. Non c’è da farsi però inutili illusioni: quello che conta per l’assegnazione del credito è la media dei voti in tutte le discipline, compresa la condotta. Le certificazioni formative extra scolastiche non portano automaticamente punti aggiuntivi di credito ma contribuiscono, in qualche modo, all’assegnazione del punteggio superiore sempre all’interno della fascia raggiunta dalla media dei voti delle materie.
Infine, per quanto riguarda i candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal CdC davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. Inoltre il CdC degli esami preliminari (o anche la Commissione) può incrementare il punteggio del credito complessivo dei candidati ma soltanto di un punto, fermo restando il limite massimo di punti 25 (D.M. n. 42/2007, art. 1, c. 4 e O.M. 37/2014 art. 8 c.11).