Con l’entrata in vigore della legge 106 del 2025, dal primo gennaio 2026, al lavoratore affetto da malattia oncologica, invalidante o cronica anche rara, può assentarsi dal lavoro con diritto alla conservazione del posto fino a due anni e a usufruire di permessi retribuiti per cure e terapie.
La nuova disposizione di legge dispone che i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuato o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il suddetto periodo di congedo, non da diritto alla retribuzione, non è computabile nell’anzianità di servizio e non è compatibile ai fini previdenziali, comunque consente di: conservare il posto di lavoro e di poter riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei contributi. Fermo restante che sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
I due anni di congedo possono essere usufruiti in continuità o frazionato, fino a un massimo di ventiquattro mesi, dopo aver usufruito ed esaurito gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione spettante al lavoratore a qualunque titolo.
La richiesta del congedo deve essere accompagnata da una certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
Il lavoratore che ha usufruito del suddetto congedo è rientra in servizio, ha diritto di accedere prioritariamente allo “smart working”, in applicazione della Legge n. 81/2017.
Oltre al congedo i dipendenti con invalidità al 74 per cento hanno diritto a usufruire, in aggiunta alle tre giornate per motivi personali o familiari, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.
Il diritto di usufruire delle dieci ore di permesso, per il personale scolastico in aggiunta ai tre giorni di permesso retribuito, è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio/a minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o subito dopo, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Nelle istituzioni scolastiche la sostituzione del personale affetto da malattia oncologica, ovvero da malattie invalidante o cronica, anche rara, con un’invalidità pari o superiore al 74 per cento, avviene in ossequio alle regole previste dal CCNL in vigore. Detti permessi sono cumulabili con altri istituti previsti dalla normativa vigente; e sono indennizzati e conguagliate con i contributi INPS.