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Aggiornato il 26.10.2025
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Legge di bilancio 2026: Stop alle supplenze fino a 10 giorni e all’organico triennale

Il 2 ottobre 2025 il consiglio dei Ministri ha approvato le linee generali relative al documento di finanza pubblica che dovranno confluire nella legge di bilancio del 2026 affrontando nello specifico la materia inerente la scuola negli articoli 106 e 107.

Nell’art. 106 la norma, nel modificare il comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015, dispone la regolamentazione relativa alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nella scuola primaria sia su posto comune sia su sostegno.

Docenti assenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria

La disposizione approvata dispone che, nel caso in cui un docente di ruolo su posto comune, dovesse assentarsi fino a 10 giorni, deve essere sostituito con il personale docente facente parte dell’organico dell’autonomia. Il ricorso al supplente è giustificato in casi eccezionali e con motivate esigenze di natura didattica.

Docenti assenti fino a 10 giorni nella scuola primaria e nel sostegno

Per la sostituzione dei docenti di sostegno e della scuola primaria, assenti fino a dieci giorni, il dirigente scolastico non è obbligato a nominare il supplente attingendo dall’organico dell’autonomia, ma può, ove lo ritenesse necessario e opportuno, nominare il supplente attingendo dalla graduatoria d’istituto.

Monitoraggio assenze personale scolastico

La normativa in merito alle supplenze, oltre a regolamentare le sostituzioni dei titolari fino a 10 giorni, dispone che il Ministero, ogni quattro mesi, monitora le assenze di tutto il personale scolastico con l’obiettivo di contenere la spesa per le supplenze, con la possibilità di dare alle scuole fino al 10% delle somme risparmiate da destinare all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Fermo restante:
• L’ assestamento del bilancio dello Stato;
• Gli esiti del monitoraggio;

• Le risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa da effettuarsi entro il 30 giugno 2026.

Nuova definizione dell’organico dell’autonomia

L’art. 107 del documento di finanza pubblica, nel modificare il comma 64 dell’art. 1 della legge 107/2015, che prevedeva la determinazione dell’organico regionale ogni tre anni, dispone che l’organico dell’autonomia sia determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fermo restante che nell’ambito del decreto annuale con il quale si determina l’organico, può essere definita una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento.

Riduzione dell’organico


La riduzione dell’organico dell’autonomia dei docenti di 5.560 posti e del numero di 2.174 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, sarà rimodulato e operato nell’ambito dell’organico dell’autonomia annuale e non più nell’ambito dell’organico triennale alla luce della legge finanziaria del 2026.

Eliminazione della rilevazione

Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell’organico dell’autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno e al monitoraggio, qualora la riduzione prevista dovesse operare esclusivamente sulla dotazione organica dei posti di potenziamento dell’offerta formativa.

Determinazione numero classi da attivare

Il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della rilevazione relativa al personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo.
Inoltre al fabbisogno del personale, derivante dall’applicazione della normativa vigente, è rimodulato in relazione a quello da destinare:
All’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in relazione al numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivato l’insegnamento di educazione motoria;
Alle classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione;
Al numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Organico personale ATA

A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente.

Retribuzione docenti utilizzati in gradi d’istruzione inferiori

Il personale docente, qualora fosse impiegato nei gradi d’istruzione inferiori, mantiene il trattamento economico del grado di scuola di appartenenza.

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