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Legge di stabilità 2015 ed effetti sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici

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Il comma 113 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) contiene una disposizione avente riflessi sui Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici.

Infatti, il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008.

Tra i vari aspetti trattati dalla circolare n. 154 del 17 settembre 2015, l’Inps si è occupata anche di illustrare gli effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni e accesso del dipendente alla pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Ricordiamo che il suddetto comma 113 dispone che per le pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non è più prevista alcuna penalizzazione, anche se sono state liquidate prima del compimento del 62° anno, a condizione che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il  31 dicembre 2017.

L’eliminazione, in questi casi, delle riduzioni percentuali per le pensioni anticipate determina anche una modifica delle regole sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione ed associate al pensionamento anticipato.

Pertanto, per le risoluzioni che intervengono dal 1° gennaio 2015 fino al 31/12/2017, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili. Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata. 

Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva proposta dall’Inps, riportante i termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione:

Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione

Data di decorrenza della pensione

Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro

Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro

Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011)

Qualsiasi

Qualsiasi

– 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola  ed Afam) 2011

– 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al  31 dicembre 2011 

Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld)

Entro il 18 agosto 2014

Entro il 18 agosto 2014

– 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013

– 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013

Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld)

Entro il 31/12/2014

Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014

– 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni

– 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni

–  24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017

Dal 1° gennaio  2015

Dal 31 dicembre  2014

–  6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni

– 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni

Dal 1° gennaio 2018

Dal gennaio 2018

Dal gennaio 2018

– 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni

–  24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni