Home Sicurezza ed edilizia scolastica L’indice di sicurezza sismica insufficiente non porta alla chiusura di una scuola

L’indice di sicurezza sismica insufficiente non porta alla chiusura di una scuola

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La sentenza 21175/2019 del 15 maggio scorso della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro i due sindaci pro-tempore e dell’assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano, in merito alla mancata chiusura di una scuola materna con indice di rischio sismico pari a 0,26 (di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti), è rilevante e merita una analisi approfondita.

Iniziamo con il dire che con questa sentenza la Corte suprema dichiara non colpevoli i due sindaci pro-tempore e l’assessore ai lavori pubblici, che avevano omesso di dichiarare l’inagibilità nonché di provvedere all’immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del TUEL, in quanto la normativa vigente non impone l’obbligatorietà della messa fuori servizio dell’immobile non appena se ne riscontri l’inadeguatezza.

Per tale motivo i proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei per scongiurare ogni pericolo.

Pertanto l’indice di sicurezza sismica, di per sé, non può portare alla chiusura immediata di una scuola, anche se non rientra nei parametri.

A tal riguardo si ricorda che le NTC 2018 individuano gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.

Le nuove NTC (decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018) oltre agli indici minimi di vulnerabilità sismica per le scuole esistenti e gli edifici storici, riguardano i criteri generali tecnico costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici e per il loro consolidamento, i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, le indagini sui terreni e sulle rocce e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali e la protezione delle costruzioni dagli incendi.