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L’insegnante di sostegno può tenere la classe? In quali casi e per quanto tempo

L’art. 13 comma 6 della legge quadro 104 del 1992 dispone che gli insegnanti di sostegno sono a pieno titolo contitolari nelle sezioni e nelle classi dove operano; ciò significa che l’insegnate di sostegno è insegnante di tutti gli alunni della classe nella misura in cui partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli d’intersezione, d’interclasse, di classe.

Funzione del docente di sostegno

Il docente di sostegno, pur facente parte a tutti gli effetti del team docenti della sezione/classe in cui è assegnato, si occupa specificatamente del soggetto disabile promuovendo in stretta collaborazione con tutto il personale scolastico, con la famiglia e con eventuali specialisti individuati dai genitori, il processo di socializzazione e d’inclusività con i compagni di classe.

Garantire l’alunno disabile

Il docente di sostegno pur se contitolare della classe, non può essere utilizzato per sostituire non solo il docente curriculare della classe, ma anche i docenti assenti se non in casi particolari e ove esistessero situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili nella misura in cui il comma 3 dello stesso articolo 13 della legge 104/92 dispone che l’istituzione deve garantire ai soggetti disabili, quelle attività che consentono loro di promuove la piena inclusione nella scuola e per questa motivazione è assegnato un docente specializzato.

Sostituzione docente curriculare

In ossequio a quanto disposto dall’art. 13 della legge 104 del 1992 il docente di sostegno non può sostituire il docente curriculare della stessa classe e tantomeno i docenti curriculari o di sostegno delle altre classi, se non in casi particolari ed eccezionali.

Casi eccezionali

I casi eccezionali possono essere individuati in pochissime situazioni che possiamo sintetizzare:

  1. nell’assenza dell’alunno disabile;
  2. nell’impossibilità di reperire docenti supplenti, sempre per un tempo imprescindibilmente breve al fine di assicurare un supporto costante all’alunno disabile senza rischiare di violare i suoi diritti.

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