L’art. 13 comma 6 della legge quadro 104 del 1992 dispone che gli insegnanti di sostegno sono a pieno titolo contitolari nelle sezioni e nelle classi dove operano; ciò significa che l’insegnate di sostegno è insegnante di tutti gli alunni della classe nella misura in cui partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli d’intersezione, d’interclasse, di classe.
Il docente di sostegno, pur facente parte a tutti gli effetti del team docenti della sezione/classe in cui è assegnato, si occupa specificatamente del soggetto disabile promuovendo in stretta collaborazione con tutto il personale scolastico, con la famiglia e con eventuali specialisti individuati dai genitori, il processo di socializzazione e d’inclusività con i compagni di classe.
Il docente di sostegno pur se contitolare della classe, non può essere utilizzato per sostituire non solo il docente curriculare della classe, ma anche i docenti assenti se non in casi particolari e ove esistessero situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili nella misura in cui il comma 3 dello stesso articolo 13 della legge 104/92 dispone che l’istituzione deve garantire ai soggetti disabili, quelle attività che consentono loro di promuove la piena inclusione nella scuola e per questa motivazione è assegnato un docente specializzato.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 13 della legge 104 del 1992 il docente di sostegno non può sostituire il docente curriculare della stessa classe e tantomeno i docenti curriculari o di sostegno delle altre classi, se non in casi particolari ed eccezionali.
I casi eccezionali possono essere individuati in pochissime situazioni che possiamo sintetizzare: