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Ma il ds può richiamare il docente senza una precisa contestazione di addebiti?

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Riceviamo talora segnalazioni o vere e proprie richieste di aiuto da parte di docenti coinvolti in azioni di tipo disciplinare.
Proviamo a dare qualche chiarimento di carattere generale valido per tutti.
Intanto va detto preliminarmente che l’azione disciplinare prende avvio quando il docente manifesta comportamenti non conformi ai propri doveri professionali.
Ma come si svolge, nel concreto un pocedimento disciplinare?
Se la mancanza del docente è lieve (un leggero ritardo rispetto all’orario, una piccola infrazione ad una norma del regolamento di istituto, e così via) il dirigente può limitarsi inizialemente ad una richiesta di chiarimenti da parte del dirigente scolastico.
Se – dopo i chiarimenti del docente – il dirigente non fa seguire altri atti, la vicenda può considerarsi chiusa.
Se invece il dirigente ritiene di dover procedere sul piano disciplinare deve notificare al più presto al docente una vera e propria contestazione di addebiti (attenzione però: tale atto deve essere formalizzato non oltre il ventesimo giorno dal momento in cui la mancanza è venuta a conoscenza del dirigente stesso).
Alla contestazione il docente ha diritto di rispondere con una propria memoria ed ha anche diritto ad essere audito alla presenza di un legale o di un rappresentante sindacale.
A questo punto il dirigente può archiviare il caso oppure irrogare una sanzione proporzionata alla infrazione.
Le infrazioni a disposizione del ds sono due: l’avvertimento scritto e la censura (sulla sospensione dal servizio fino a 10 giorni, la giurisprudenza sembra ormai orientata a considerarla una sanzione utilizzabile solo dal direttore dell’ufficio scolastico regionale).
Acluni docenti ci segnalano situazioni anomale, come ad esempio “rimproveri” scritti “richiami alla osservanza dei propri doveri” non preceduti dalla contestazione di addebito: va detto che si tratta molto spesso di atti illegittimi e non giustificati dalle norme in vigore e che può essere opportuno impugnare anche per evitare che essi entrino a far parte del fascicolo personale con il rischio di compromettere il percorso professionale del docente stesso.
Non va poi dimenticato che il poter disciplinare spetta esclusivamente al dirigente scolastico che non può delegare tale responsabilità al “vice-preside” o ad altro collaboratore, motivo per cui se in un procedimento vi fossero atti firmati dal vicepreside l’intera procedura potrebbe risultare illegittima.
In ogni caso bisogna sempre ricordare che il procedimento disciplinare è particolarmente complesso e delicato ed è bene prestare sempre molta attenzione anche ai più piccoli dettagli.