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02.09.2025

Corso per la sicurezza, prof chiede i soldi: “Fuori dall’orario di lavoro”. Ricorso respinto, dovrà pagare le spese legali

Un professore di ruolo di un istituto tecnico di Terni, come riporta Terni Today, ha deciso di chiedere i soldi al Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver partecipato ad un corso sulla sicurezza sul lavoro a scuola. Secondo il docente le lezioni, svolte al di fuori del suo orario “canonico”, devono essere rimborsate.

A supporto della sua tesi, il docente ha portato l’articolo 30 del contratto nazionale di lavoro, qualificando la partecipazione al corso (obbligatorio e che una prima volta aveva già rifiutato) come extra rispetto a quelle “contrattualmente previste trattandosi di attività pomeridiana e quindi al di fuori dell’orario di lavoro, e rientrando tra gli obblighi di servizio del personale docente solo le attività di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento programmate ed inserite nel piano annuale delle attività”.

Le ragioni del prof sono state accolte in prima battuta dal tribunale del lavoro di Terni “stabilendo che le ore in cui il ricorrente era stato impegnato in un corso sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno 2016, dovevano qualificarsi come ore di lavoro aggiuntive a quelle contrattualmente previste, non rientrando tale attività tra quelle funzionali all’insegnamento e anche ammettendo una lettura estensiva” dell’articolo del contratto nazionale di riferimento “regolante l’attività collegiale del docente, non essendo stata fornita la prova che le ore dedicate alla formazione del docente sulla sicurezza fossero state previste nel piano annuale delle attività ulteriori rispetto a quelle riservate alla didattica in senso stretto”.

La Corte d’appello di Perugia ha però ribaltato la sentenza di primo grado “escludendo che la frequenza al corso fosse avvenuta al di fuori dell’orario di lavoro, non risultando all’epoca il docente in ferie e dunque essendo lo stesso in servizio a tutti gli effetti”. La Corte ha inoltre precisato “che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l’attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. D’altra parte il professore non aveva né allegato né provato di aver già completato nel mese di giugno il monte ore predetto” per cui la Corte distrettuale ha ritenuto “verosimile il suo mancato superamento, avuto riguardo alla sospensione delle lezioni coincidente con la chiusura dell’anno scolastico all’inizio del mese di giugno”.

Un paio di settimane fa, nove anni dopo i fatti contestati, la Cassazione ha emesso un’ordinanza rispetto al ricorso presentato dal docente e stabilendo che la Corte d’appello di Perugia “avrebbe errato nel ritenere che i corsi di formazione sulla sicurezza rientrino fra le attività funzionali all’insegnamento atteso che la formazione in tema di sicurezza costituisce un obbligo in capo a qualsiasi dipendente sia pubblico che privato. Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto rientrante nell’orario di lavoro delle 18 ore settimanali, quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l’attività didattica nel mese di giugno, l’impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva”.

La Cassazione ha dunque stabilito che i giudici di Terni avevano “correttamente applicato la normativa primaria e quella contrattuale nel rispetto del limite orario stabilito in 18 ore settimanali in considerazione dell’impegno formativo per 12 ore complessive, tale da far ritenere non superato il limite orario massimo. D’altra parte – aggiunge l’ordinanza – un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive si sarebbe posto in aperto contrasto con la predetta norma primaria che stabilisce che la formazione (in materia di sicurezza e di salute) dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro”.

La Cassazione dunque ha respinto il ricorso, condannando il professore al pagamento delle spese di lite “secondo il principio della soccombenza”, per un importo pari a 2.500 euro.

Corsi sulla sicurezza obbligatori

I corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, rivolti, nel caso delle scuole, a tutto il personale scolastico sono obbligatori legge e devono essere garantiti a tutti i lavoratori.

Tale obbligo è normato all’art.18 comma 1, lettera l) del d.lgs.81/2008. In tale norma è scritto che “i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adempiere agli obblighi d’informazione ai lavoratori e loro rappresentanti (art.37 del d.lgs. 81/2008), formazione e addestramento dirette ai lavoratori (art.36 del d.lgs. 81/2008).

Bisogna sapere che i lavoratori della scuola sono obbligati a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, ai sensi dell’art.20 comma 2 lettera h) del d.lgs. 81/2008.

È utile sapere che ai sensi dell’art.37 comma 12 del medesimo decreto legislativo, “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

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