Una docente ci scrive per sapere se la sua dirigente scolastica sta agendo secondo norma: “Sono una maestra della scuola primaria e ho passato buona parte dell’estate in malattia, causa frattura al femore, quindi con ricovero ospedaliero e relativa convalescenza a casa. Ho usufruito di soli 10 giorni di “ferie” su 36 in totale che potevo fruire. La dirigente scoalstica non mi consente di fruire dei 26 giorni di ferie che restano, nell’anno scolastico 2026/2027, sostiene che le ferie si potevano fruire entro e non oltre il 31 agosto 2026. Tutto questo è vero?“.
La dirigente scolastica che è messa a conoscenza del fatto che il docente, durante la fruizione delle ferie, entra in malattiva per la frattura del femore, con degenza ospedaliera e convalescenza post operatoria, deve obbilgatoriamente interrompere le ferie del docente e applicare l’art.13, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma contrattuale è scritto: “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA“.
Possiamo affermare che applicando l’art.13, comma 13 del CCNL scuola 2006/2009, si devono sospendere le ferie di un docente a cui viene certificata una malattia superiore ai tre giorni. Nella suddetta norma contrattuale viene disposto che le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.