Con la circolare n° 11814 del 6 maggio 2026, sono state dettate le disposizioni operative per il conferimento delle supplenze, anche per il personale ATA, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle supplenze in considerazione delle regole sempre più stringenti previste nel caso di rinunce o abbandono del servizio.
Nel conferimento delle supplenze del personale ATA, ad esclusione per quelli del profilo dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex DSGA), la normativa dispone che i posti, che non siano stati assegnati in ruolo, siano coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Al fine di coprire i posti con personale supplente, la procedura, al fine di garantire trasparenza e uniformità a livello nazionale, prevede l’utilizzo delle graduatorie secondo il seguente ordine:
• Graduatorie permanenti 24 mesi (I fascia) Per incarichi annuali (31/08) e fino al termine delle attività didattiche (30/06);
• Graduatorie provinciali di II fascia (DM 75/2001) Per aspiranti con almeno due anni di servizio nel profilo;
• Graduatorie di III fascia (DM 50/2021) Utilizzate per supplenze annuali residue, 30/06 e supplenze temporanee.
Nel caso di esaurimento delle suddette graduatorie e in assenza di aspiranti in tutte le graduatorie, i dirigenti scolastici possono procedere con l’interpello o eventualmente con la convocazione di personale che ha dato la propria disponibilità attraverso la MAD.
Le supplenze concernenti il personale ATA, si caratterizzano per essere:
Nel conferimento delle supplenze, il personale ATA, che ha accettato una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, può accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché sia prima dell’inizio delle lezioni.
Qualora la supplenza dovesse essere attribuita su spezzone orario, la normativa prevede la garanzia del completamento nello stesso profilo e la possibilità di lasciare lo spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi sia stata disponibilità per posto intero.
La normativa prevede che il personale ATA nello stesso anno scolastico può prestare servizio d’insegnante, d’istitutore o come personale ATA anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Ai dirigenti scolastici, in caso di assenza per i profili di assistente amministrativo e tecnico, è data la possibilità di conferire supplenze a decorrere dal 30° giorno di assenza. Fermo restante che la possibilità di nominare il supplente vige nel caso in cui vi siano meno di 3 dipendenti del profilo in servizio.
E’ fatto divieto ai dirigenti scolastici conferire supplenze per il profilo di collaboratore assente fino a sette giorni, ad eccezione del caso in cui l’assenza dovesse determinare problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni.
Nel caso in cui si determinino situazioni tali da compromettere il funzionamento e l’efficienza dei servizi, i dirigenti scolastici, per garantire il pubblico servizio, possono conferire al personale interessato ore aggiuntive per la sostituzione del personale assente.
Per l’assenza temporanea dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex DSGA), la sostituzione avviene con personale amministrativo interno.
Il personale ATA che rinuncia alla supplenza annuale incorre all’esclusione dalle ulteriori proposte per il profilo specifico per il quale ha operato la rinuncia, mentre qualora dovesse accettare la supplenza conferita e successivamente alla presa di servizio abbandonarlo, andrebbe incontro all’esclusione da tutte le supplenze per il relativo profilo per l’intero anno scolastico.