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Malattia docenti, non è sempre soggetta a visita fiscale e a trattenute

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Se l’assenza per malattia è dovuta a pre-ricovero ospedaliero per accertamenti finalizzati ad un intervento chirurgico, allora tale assenza non è soggetta a visita fiscale e a nessuna trattenuta stipendiale.

Malattia non sempre c’è la trattenuta

Nell’art.71 della legge 112/2008 è specificato che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospitalnonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Quindi per esempio i periodi di malattia per infortunio sul lavoro non sono soggette alla reperibilità delle fasce orarie delle visite fiscali e alle trattenute stipendiali, stessa cosa vale se l’assenza è dovuta per una visita in day hospital.

Alcuni tipi di malattia senza reperibilità

Bisogna sapere che l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Le norme vigenti, è bene sottolinearlo, non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità; pertanto il controllo concordato è sempre possibile.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le suddette fasce di reperibilità.

Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, le previsioni sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
  • Nel caso di ricoveri ospedalieri o di day hospital, appare evidente che non necessita nessun tipo di controllo e nemmeno il rispetto delle fasce di reperibilità.