La gestione dei diritti di maternità al confine tra disoccupazione e assunzione nel pubblico impiego trova un punto di chiarimento fermo e rigoroso. Con la nota 0012377/2026, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto al quesito posto da un Ministero in merito alla corretta applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità).
Il caso al centro del parere riguarda una lavoratrice neoassunta che ha partorito in una data antecedente alla formale stipula del contratto ed all’immissione in servizio presso la Pubblica Amministrazione. L’interrogativo dell’amministrazione verteva sulla possibilità di riconoscere il congedo di maternità o di scomputare periodi precedenti all’inizio effettivo del rapporto di lavoro.
Per comprendere il perimetro della decisione, occorre richiamare la disciplina generale sancita dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, che stabilisce il divieto assoluto di adibire al lavoro le donne:
Se questa sequenza prescrittiva è finalizzata alla salvaguardia della salute psicofisica della madre e del neonato durante il rapporto d’impiego, la sua applicazione incontra un limite insuperabile quando il parto avviene prima dell’assunzione.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito un principio cardine dell’ordinamento giuslavoristico: non può configurarsi alcuna forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro.
I benefici e gli istituti previsti dal Testo Unico n. 151/2001 presuppongono infatti la presenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso di svolgimento. In assenza di un contratto attivo al momento dell’evento nascita, non sussistono i presupposti giuridici per la maturazione retroattiva del congedo di maternità a carico del datore di lavoro pubblico.
L’ordinamento non lascia tuttavia la madre priva di garanzie nel periodo precedente la presa di servizio. Come evidenziato nel parere ministeriale, l’articolo 24 del Testo Unico assicura una tutela specifica per le lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro, che consente loro di beneficiare delle relative prestazioni e indennità economiche di maternità a carico degli enti previdenziali.
Conseguentemente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha tracciato la regola operativa finale per le amministrazioni pubbliche: