Con la nota prot. n. 199172 del 5 novembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di maturità 2027, precisando anche gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici e dei coordinatori didattici delle scuole paritarie.
Le disposizioni riguardano, in particolare, la ricezione delle domande dei candidati interni, la verifica dei requisiti dei candidati esterni assegnati alle scuole, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e le comunicazioni agli Uffici scolastici regionali.
Gli studenti dell’ultimo anno devono presentare la domanda di partecipazione all’esame di maturità al dirigente scolastico o al coordinatore didattico dell’istituzione scolastica frequentata entro il 14 dicembre 2026.
Per gli studenti della penultima classe che intendono sostenere anticipatamente l’esame per merito, il termine è invece fissato al 1° febbraio 2027.
La nota contempla anche la possibilità di presentare domande tardive, entro il 1° febbraio 2027, in presenza di gravi e documentati motivi.
Il Ministero precisa tuttavia che, per i candidati interni, il termine di presentazione della domanda ha natura ordinatoria: gli studenti hanno comunque titolo a sostenere l’esame qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Uno degli adempimenti principali riguarda i candidati esterni, le cui domande vengono presentate agli Uffici scolastici regionali attraverso la procedura informatizzata ministeriale.
Dopo l’assegnazione dei candidati alle sedi d’esame, i dirigenti scolastici e i coordinatori didattici devono controllare il possesso dei requisiti di ammissione, ferme restando le competenze degli USR.
Le verifiche riguardano anche la documentazione relativa alle attività di Formazione scuola-lavoro o assimilabili, il cui svolgimento costituisce un requisito per l’ammissione all’esame dei candidati esterni.
Per tali attività è richiesto il raggiungimento di almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi prescelto.
La documentazione potrà essere integrata con le esperienze svolte fino al 30 marzo 2027, purché trasmessa direttamente alla scuola assegnata entro il 20 aprile 2027.
La nota richiama espressamente l’art. 71 del D.P.R. 445/2000, che impone alle amministrazioni di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente scolastico o il coordinatore didattico dell’istituto al quale sono stati assegnati i candidati esterni è pertanto tenuto a effettuare tali verifiche, anche a campione.
Qualora emergano carenze documentali sanabili, il dirigente invita il candidato a perfezionare la domanda.
Le operazioni di controllo e l’eventuale regolarizzazione delle istanze devono essere completate prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni d’esame.
In presenza di irregolarità non sanabili, il dirigente scolastico o il coordinatore didattico deve darne immediata comunicazione all’Ufficio scolastico regionale competente.
Specifici obblighi di comunicazione sono previsti per le scuole paritarie.
Subito dopo il termine del 14 dicembre 2026, i coordinatori didattici devono trasmettere all’Ufficio scolastico regionale competente il numero e i nominativi dei candidati interni agli esami di maturità.
Qualsiasi variazione successiva, relativa al numero o ai nominativi dei candidati, deve essere adeguatamente motivata e documentata, oltre che tempestivamente comunicata all’USR.
In caso di trasferimento di uno studente, le istituzioni scolastiche interessate devono inoltre provvedere con ogni possibile urgenza all’acquisizione o alla trasmissione del fascicolo personale.
La nota precisa che, qualora il presidente della commissione riscontri una mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati all’USR e i candidati effettivi, deve segnalarla al servizio ispettivo regionale per gli eventuali approfondimenti e controlli.
Un ulteriore aspetto di interesse per le segreterie scolastiche riguarda la gestione dei contributi eventualmente richiesti ai candidati esterni.
Il Ministero chiarisce che il contributo, nella misura regolarmente deliberata dal Consiglio d’istituto, è dovuto esclusivamente quando il candidato sostiene prove pratiche di laboratorio.
L’importo deve essere determinato in relazione ai costi effettivamente sostenuti dalla scuola.
Qualora le prove pratiche non vengano effettivamente svolte in laboratorio, il contributo deve essere restituito su richiesta dell’interessato.
In caso di successivo cambio della scuola assegnata, il contributo già versato deve essere trasferito dal primo al secondo istituto, con eventuale conguaglio o rimborso parziale in relazione agli importi deliberati.