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Misure di tutela della sicurezza, nessun onere per i lavoratori

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L’art. 15 del Dlgs 81/08 elenca in maniera minuziosa le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta di:

  • valutazione di tutti i rischi;
  • programmazione della prevenzione;
  • eliminazione o riduzione al minimo dei rischi;
  • rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro (concezione dei posti di lavoro, scelta delle attrezzature ecc.);
  • riduzione dei rischi alla fonte;
  • sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
  • limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
  • utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • controllo sanitario dei lavoratori;
  • allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e trasferimento ad altra mansione;
  • informazione e formazione adeguate per tutti;
  • istruzioni adeguate;
  • partecipazione e consultazione dei lavoratori e dell’RLS;
  • programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

Tali misure non devono in nessun caso comportare alcun onere per i lavoratori.