Home Personale Mobilità 2016, accantonamento delle sedi; per la Corte d’Appello è illegittima

Mobilità 2016, accantonamento delle sedi; per la Corte d’Appello è illegittima

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Ancora una pronuncia che evidenzia l’illegittimità delle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017; questa volta in merito al tanto discusso accantonamento dei posti in favore dei docenti idonei al concorso 2012, che in quell’anno hanno partecipato alla procedura di mobilità in fase B3.

Con sentenza del 21 maggio, scorso nel respingere il ricorso proposto dal Miur avverso una sentenza del Tribunale di Enna, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha infatti rilevato come i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, in quanto immessi in ruolo sulla base della L. n. 107 del 2015, non sono stati assunti a tempo indeterminato entro l’A.S. 2014/15 e dunque restano estranei alla previsione normativa che fissa il chiaro ed ineludibile presupposto dell’assunzione entro l’A.S. 2014/15 per poter partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che viene varato con detta legge.

Secondo i Giudici d’appello nisseni, che hanno condiviso le tesi difensive degli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, non si rinviene alcun dato dalla legge 107/2015 che giustifichi, per i docenti idonei al concorso 2012 ed assunti nell’ambito del piano straordinario di assunzioni in fase C, la loro movimentazione con priorità e per di più su posti per essi accantonati.

Come noto, fortemente penalizzati dall’accantonamento delle sedi in favore degli idonei del concorso 2012 furono non solo i “vecchi” immessi in ruolo, ossia i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 che, di contro, per espressa previsione della L.107/2015 avrebbero dovuto avere priorità assoluta nei movimenti, ma anche i docenti assunti da Gae nella fase C del piano straordinario di assunzioni, la medesima fase in cui erano stati peraltro assunti gli idonei al concorso 2012.