
Una docente che non ha le condizioni dell’art.21 della legge 104/92, ma ha l’esigenza delle cure continuative nel comune X, ci chiede se la precedenza per le cure continuative opera anche nella fase I della mobilità per spostarsi dalla scuola A alla scuola B del medesimo comune X. Possiamo affermare che la disabilità personale del docente, ai sensi dell’art.21 della legge 104/92 o dell’art.33 comma 6 della stessa legge, danno diritto all’applicazione della precedenza art.13, comma 1, punto III, caso 1) e caso 3), in tutte e tre le fasi della mobilità, mentre il prof non necessariamente disabile che fruisce del bisogno delle cure continuative non sempre ha precedenza nella fase I della mobilità.
Precedenza personale dei docenti
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:
1)personale in condizioni di disabilità di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94;
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso ovvero preferenza sintetica per il predetto comune ove intenda esprimere preferenze per altro comune. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto subcomunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.