A seguito della sottoscrizione del CCNI 2025/2028, avvenuta martedì 10 marzo 2026,
si è in attesa dell’emanazione dell’O.M. che, tranne modifiche dell’ultima ora, dovrebbe avvenire il 16 marzo 2026, con la quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito indicherà: i tempi e i requisiti previste per il personale ATA interessato a fare la domanda per la mobilità territoriale e professionale.
Fra le novità di rilievo introdotte dagli organismi di controllo nell’ipotesi di CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2028, vi sono:
• L’eliminazione della ricongiunzione ai genitori ultrasessantacinquenni;
• La riduzione dell’età anagrafica dei figli da16 a 14 anni per chiedere la ricongiunzione. Tale principio vale anche nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
• L’eliminazione dell’ART. 48 quater dall’ipotesi di CCNI 2025/2028 relativa al conferimento degli incarichi di DSGA.
In merito all’eliminazione dell’ART. 48 quater dell’ipotesi contrattuale 2025/2028, per quanto si legge nei siti sindacali, sembrerebbe che il Ministro si sia impegnato a ripristinare non solo tale principio, ma anche la possibilità di avvicinamento ai genitori ultrassessantacinquenni.
In merito alla domanda per la mobilità, territoriale e professionale, relativa all’anno scolastico 2026/2027, è previsto il seguente periodo entro cui gli interessati possono accedere al sistema con lo SPID o CIE, Fermo restante che il testo definitivo dell’O.M. potrebbe rivedere le date sulla base delle richieste sindacali.
• Docenti di tutti gli ordini e gradi: dal 16 marzo al 2 aprile.
• Educatori: dal 16 marzo al 7 aprile
• Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile
• Docenti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile
Può presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2026/2027, il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale che si trova in una delle seguenti condizioni:
• Con contratto a tempo indeterminato;
• Con contratto a tempo indeterminato in attesa della sede di titolarità;
• Perdente posto;
• Il personale docente inidoneo transitato nel personale ATA;
• Il personale docente appartenente alla classe di concorso in esaurimento (B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ATA;
• Il personale ATA di ruolo che avendo accettato un contratto di lavoro temporaneo su posto intero di area superiore o di diverso profilo professionale;
• Il personale ATA in part-time che ha chiesto la modifica del contratto a tempo pieno.
Il personale ATA, che intende partecipare ai trasferimenti sia per le sedi della provincia di titolarità, sia per le altre province, deve presentare domanda di trasferimento indicando fino a un massimo di 15 preferenze tra scuole, distretti, comuni e province.
In riscontro all’art. 53 del CCNL/SCUOLA il personale ATA che intende transitare da un profilo a un altro della stessa area, può farlo a condizione di avere i requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. Fermo restante i limiti previsti dalla dotazione organica e dai posti previsti a tal fine.