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12.03.2026

Mobilità 2026/2027 personale ATA: tempi e requisiti

A seguito della sottoscrizione del CCNI 2025/2028, avvenuta martedì 10 marzo 2026,
si è in attesa dell’emanazione dell’O.M. che, tranne modifiche dell’ultima ora, dovrebbe avvenire il 16 marzo 2026, con la quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito indicherà: i tempi e i requisiti previste per il personale ATA interessato a fare la domanda per la mobilità territoriale e professionale.

Le novità

Fra le novità di rilievo introdotte dagli organismi di controllo nell’ipotesi di CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2028, vi sono:
• L’eliminazione della ricongiunzione ai genitori ultrasessantacinquenni;
• La riduzione dell’età anagrafica dei figli da16 a 14 anni per chiedere la ricongiunzione. Tale principio vale anche nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
• L’eliminazione dell’ART. 48 quater dall’ipotesi di CCNI 2025/2028 relativa al conferimento degli incarichi di DSGA.
In merito all’eliminazione dell’ART. 48 quater dell’ipotesi contrattuale 2025/2028, per quanto si legge nei siti sindacali, sembrerebbe che il Ministro si sia impegnato a ripristinare non solo tale principio, ma anche la possibilità di avvicinamento ai genitori ultrassessantacinquenni.

Tempi

In merito alla domanda per la mobilità, territoriale e professionale, relativa all’anno scolastico 2026/2027, è previsto il seguente periodo entro cui gli interessati possono accedere al sistema con lo SPID o CIE, Fermo restante che il testo definitivo dell’O.M. potrebbe rivedere le date sulla base delle richieste sindacali.
Docenti di tutti gli ordini e gradi: dal 16 marzo al 2 aprile.
Educatori: dal 16 marzo al 7 aprile
Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile
• Docenti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile

Requisiti

Può presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2026/2027, il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale che si trova in una delle seguenti condizioni:
• Con contratto a tempo indeterminato;
• Con contratto a tempo indeterminato in attesa della sede di titolarità;
Perdente posto;
• Il personale docente inidoneo transitato nel personale ATA;
• Il personale docente appartenente alla classe di concorso in esaurimento (B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ATA;
• Il personale ATA di ruolo che avendo accettato un contratto di lavoro temporaneo su posto intero di area superiore o di diverso profilo professionale;
• Il personale ATA in part-time che ha chiesto la modifica del contratto a tempo pieno.

Mobilità territoriale

Il personale ATA, che intende partecipare ai trasferimenti sia per le sedi della provincia di titolarità, sia per le altre province, deve presentare domanda di trasferimento indicando fino a un massimo di 15 preferenze tra scuole, distretti, comuni e province.

Mobilità professionale

In riscontro all’art. 53 del CCNL/SCUOLA il personale ATA che intende transitare da un profilo a un altro della stessa area, può farlo a condizione di avere i requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. Fermo restante i limiti previsti dalla dotazione organica e dai posti previsti a tal fine.

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