Secondo quando disposto dal CCNI sulla mobilità 2025/2028 e dalla successiva O.M. n. 43 del 12 marzo 2026, il 2 aprile del 2026 scade la domanda per la mobilità territoriale e professionale dei docenti. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi, devono predisporre le graduatorie interne dei docenti, distinte per tipologie di posto e per classi di concorso al fine di individuare l’eventuale soprannumerario.
Nella redazione delle singole graduatorie d’istituto sono inseriti tutti i docenti facenti parte dell’organico dell’istituzione scolastica inclusi i docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione o in aspettativa o assenti dalla scuola di titolarità, per qualsiasi altro motivo.
Per i docenti operanti nei CPIA (Centri provinciali Istruzione Adulti) è elaborata una graduatoria per ogni singola sede.
In riscontro all’art. 13 del CCNI sulla mobilità sono esclusi dalla graduatoria interna i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• Non vedenti;
• Emodializzati;
• Disabilità personale;
• Soggetti necessitanti di cure continue;
• Assistenza al familiare disabile;
• Amministratori degli Enti Locali.
Ad eccezione del caso in cui dovesse essere necessario il loro coinvolgimento per contrazione dell’organico, accorpamento di plessi o chiusura dell’istituzione.
Ai fini del calcolo del punteggio per la graduatoria interna d’istituto sono attribuiti 6 punti per ogni anno scolastico svolto con contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza economica nei seguenti servizi:
• Nel ruolo di attuale appartenenza;
• In classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità, purché sia prevista la possibilità di passaggio di cattedra;
• Il servizio prestato nel ruolo di appartenenza derivante dalla “restitutio in integrum” operata a seguito di un giudicato;
• Il servizio prestato nel ruolo di assistente nella scuola materna decorrere dall’anno scolastico 1978/79 utilizzate come insegnanti di scuola materna.
Sono considerati validi e valutati come servizi effettivi i periodi in cui il docente è assente per: malattia, congedo parentale, congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità e i seguenti periodi:
• Servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, con riferimento al ruolo di appartenenza;
• Servizio prestato dal docente di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di primo e secondo grado);
• Servizio in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, con riferimento al ruolo di appartenenza.
Nella graduatoria interna d’istituto il servizio pre-ruolo è valutato:
• 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità.
Se prestato in ruolo diverso:
• 3 punti per il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria;
• 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se il servizio è stato prestato nella scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado;
• 3 punti per il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado;
• 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), se si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Il punteggio di 6 punti previsto per ogni anno scolastico, è raddoppiato nei seguenti casi:
• Se il servizio è prestato nelle scuole speciali, o a indirizzo didattico differenziato o nei posti di sostegno e il trasferimento è richiesto per tali tipologie di scuole o di posti;
• Se il servizio è prestato nelle piccole isole;
• Nelle scuole primaria di montagna;
• Nei paesi in via di sviluppo.
Per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98.
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:
• 12 punti per i primi tre anni;
• 5 punti per il quarto e il quinto anno;
• 6 punti per ogni anno di servizio oltre il quinquennio.
Il punteggio spettante per la continuità è raddoppiato se prestato nelle piccole isole
Sono attribuiti 10 punti ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.
Per le esigenze di famiglia esclusivamente per il comune di residenza del familiare sono attribuiti:
Punti 6 per il ricongiungimento alla famiglia;
Punti 5 per ogni figlio inferiore ai sei anni;
Punti 4 per ogni figlio superiore ai sei anni;
Punti 6 per assistere i figli disabili o per assistere il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro.
In merito ai titoli culturali indicati nella tabella A3, è prevista l’attribuzione di:
• Punti 12 per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza;
• Fino a un massimo di 10 per il possesso di tutti gli altri titoli culturali.