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31.03.2026

Mobilità docenti 2026/2027: Procedura per l’individuazione dei perdenti posto nella scuola dell’infanzia e primaria

Il comma 4 dell’art. 19 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2028 dispone che il dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi al 2 aprile del 2026, quindi entro il 17 aprile ha il compito di formulare e pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica le relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola.

Presentazione domanda

I docenti in servizio nella scuola di titolarità, al fine di identificare i docenti soprannumerari, sono chiamati a presentare la domanda nella quale devono documentare o dichiarare a norma del D.P.R. 445 del 2000, ogni elemento valutabile previsto dall’allegato 2 per la mobilità d’ufficio.

Compilazione delle graduatorie

Compilate le graduatorie d’istituto, escludendo i soggetti beneficiari delle precedenze previste ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2026, il dirigente scolastico nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali, le pubblica all’albo della scuola, inserendo oltre al punteggio complessivo, i punteggi analitici relativi al servizio, ai motivi di famiglia e ai titoli posseduti entro il 2 aprile del 2026.

Mancata dichiarazione titoli

Qualora qualche docente non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Trasferimento d’ufficio

I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie d’istituto, hanno il dovere di notificare formalmente immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
Fermo restante che i docenti individuati come perdenti posto, sono autorizzati a presentare la domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato entro il 2 aprile domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.

Ordine nei trasferimenti d’ufficio

Qualora dovessero essere più docenti perdenti posto, al fine del trasferimento d’ufficio si segue il seguente ordine:
Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (1 settembre 2025);
Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dagli anni scolastici precedenti al primo settembre del 2025 sia per mobilità d’ufficio sia a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

In merito va chiarito che i docenti trasferiti d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientrano nel decennio nella scuola di precedente titolarità, sono da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Mentre qualora un docente perdente posto dovesse, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, essere soddisfatto per altre preferenze, si considera come trasferito a domanda volontaria.

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