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13.04.2026
Aggiornato il 15.04.2026 alle 17:57

Docenti individuati soprannumerari, hanno cinque giorni di tempo per presentare la domanda di mobilità

La seconda metà del mese di aprile all’interno delle scuole sarà il tempo per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Questi docenti dall’atto di notifica dell’individuazione di soprannumerari, hanno cinque giorni di tempo per presentare istanza di mobilità per trovare una altra sede di titolarità.

Cinque giorni di tempo

Come previsto dal comma 5 dell’art.19 del contratto della mobilità, riferito ai soprannumeri della scuola dell’infanzia e primaria, e al comma 10 dell’art.21 per quanto riguarda quelli della scuola secondaria, il docente perdente posto ha tempo 5 giorni dalla notifica del suo soprannumero per presentare istanza di trasferimento.

Perdenti posto che avevano presentato domanda di mobilità

I docenti perdenti posto che già avevano presentato domanda di mobilità volontaria entro il 2 aprile 2026, potranno presentare una nuova domanda di mobilità in qualità di perdenti posto. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma dei commi su richiamati sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Quali opzioni ha il perdente posto

I docenti soprannumerari hanno tre opzioni dopo avere avuto la notifica di essere perdenti posto: 1) Potrebbero decidere anche di non presentare nessuna istanza di mobilità, segnalando comunque di essere perdenti posto e indicando il punteggio di riferimento da utilizzare per la mobilità d’ufficio; 2) Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate; 3) Il docente perdente posto può anche decidere di non condizionare la domanda di trasferimento, dichiarando di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. 

Trasferimento d’ufficio

È utile sapere che qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento, ovvero presentandola nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della fase 1 dei movimenti. Se non c’è posto nel comune di titolarità, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti. Nel caso dei docenti perdenti posto, c’è la possibilità di condizionare la domanda per rientrare, entro il decennio successivo, nella stessa scuola da cui si è stati individuati soprannumerari.

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