Un docente X a cui la scuola ha notificato l’atto di perdente posto ed è riammesso a presentare domanda di mobilità, ci chiede: “Cosa significa presentare domanda di mobilità condizionata? E in caso volessi procedere con la domanda condizionata, cosa devo fare e quali vantaggi potrei avere?“
Il docente perdente posto è chiamato, entro 5 giorni dall’atto di notifica della soprannumerarietà, a presentare la domanda di mobilità per fare in modo di trovare un’altra sede di titolarità attraverso la domanda da presentare in qualità di docente perdente posto.
È utile sapere che il docente perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare la domanda di mobilità con la scelta di altre preferenze scolastiche o di altri comuni, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria.
Più in generale al docente perdente posto conviene presentare istanza di mobilità e fare una scelta molto importante, cioè quella di condizionare la domanda alla permanenza nella scuola di attuale titolarità, nel caso si riformasse il posto, oppure decidere di non condizionarla e partecipare comunque alla mobilità anche nel caso, durante i movimenti, si rendesse libero il posto di attuale titolarità.
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di attuale titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. La domanda posta nel modulo è quella del punto 21 dell’immagine seguente: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”. Per condizionare la domanda ad un rientro con precedenza, sia in fase di utilizzazione, ma anche di rientro con le domande di mobilità dei 10 anni successivi, bisogna rispondere NO.

In caso di risposta affermativa alla casella 21, cioè inserendo un SI, la domanda presentata non sarà condizionata, quindi il posto di attuale titolarità potrebbe essere assegnato ad altri aspiranti, mentre il docente perdente posto potrà trovare altra collocazione richiesta, perdendo la continuità del servizio e qualsiasi diritto di rientro con precedenza nella scuola di attuale titolarità.
È utile precisare che i docenti soprannumerari che vengono trasferiti d’ufficio senza presentare nessuna istanza di mobilità o i docenti perdenti posto che presentano istanza di mobilità a domanda condizionata, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per un decennio, purchè ogni anno del decennio richiedono il rientro in tale scuola indicandola come prima preferenza nella domanda di mobilità.
Quindi qualora un docente fosse individuato peredente posto nell’aprile 2026 e quindi presentasse domanda di mobilità condizionata per il 2026/2027, a partire dalla domanda di mobilità 2027/2028 avrebbe diritto per 10 anni, ovvero fino alla domanda di mobilità 2036/2037, a chiedere ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza. Qualora decidesse, durante questi 10 anni, di rinunciare al diritto di precedenza, non dovrà presentare istanza di mobilità con il diritto di precedenza al rientro e come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. In tal caso il docente perderebbe il diritto alla continuità tra gli anni della precedente scuola di titolarità e l’attuale scuole di titolarità.