Breaking News
10.03.2026

Mobilità 2026/2027, si parte il 16 marzo. Ecco come funzionerà il ricongiungimento al familiare

La compilazione della domanda di mobilità territoriale prevede principalmente tre tipologie di punteggio: 1) quella riferita al servizio, inteso come anzianità e continuità; 2) la sezione riferita alle esigenze di famiglia, come il ricongiungimento al coniuge e l’esistenza dei figli; 3) infine la sezione riferita ai titoli generali. Vediamo di capire come funzionerà il ricongiungimento al familare da parte del docente che chiede trasferimento.

Ricongiungimento al familiare

È utile ricordare che i docenti coniugati dovranno obbligatoriamente richiedere il ricongiungimento al proprio coniuge, solo i docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, potranno chiedere ricongiungimento ai genitori o ai figli.

Nella tabella di valutazione per le esigenze di famiglia allegata al CCNI mobilità 2025/2028 è chiaramente scritto che è previsto il riconoscimento dei 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile e per i non coniugati ai figli o ai genitori. È importante sottolineare che, oltre al coniuge e la parte dell’unione civile, per il ricongiungimento è stato introdotto anche il convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n.76.

Punteggio per i figli

Per ogni figlio del docente di età fino ai sei anni, sono attribuiti 5 punti. Tale punteggio va attribuito per i figli che compiono sei anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Per ogni figlio del docente superiore ai sei anni e fino al compimento del diciottesimo anno entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, sono attribuiti 4 punti . Lo stesso punteggio di 4 punti va attribuito per ogni figlio anche se superiore ai 18 anni totalmente inabile a proficuo lavoro.

Attenzione alla decorrenza dell’iscrizione anagrafica

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

Attenzione alla modifica dell’ALLEGATO G

L’allegato G è un modulo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per dichiarare il possesso della deroga al vincolo triennale della mobilità, quindi è consigliabile utilizzare esclusivamente la modulistica che verrà pubblicata sulla pagina mobilità 2026/2027 del MIM, senza autodichiarazioni fai da te. In tale allegato scompare la dicitura “di essere figlio di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (*)” e verrà modificata anche la deroga per chi ha figli di età minori di 16 anni, abbassando l’età dei figli fino a 14 anni.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate