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Mobilità docenti IRC: quale procedura?

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La bozza del CCNI all’art. 27 si occupa della mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate sui posti d’organico, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l’accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo.

Mobilità tra diocesi

A differenza dei docenti curriculari e di sostegno i docenti di religione cattolica partecipano alle operazioni di mobilità territoriale su base volontaria muovendosi da una diocesi all’altra, anche di altra regione fermo restante l’ordine di scuola in cui insegnano. La mobilità comunque è subordinata al possesso dello specifico certificato d’idoneità rilasciato dall’ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

Mobilità intersettoriale

Gli insegnanti di religione cattolica, avendone il titolo, possono chiedere la mobilità in un settore formativo diverso, sia nella diocesi di appartenenza, sia in altra diocesi, sia in altra regione.

Fasi di mobilità

La mobilità dei docenti di religione cattolica prevede le seguenti ben 5 momenti:

  • mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo della medesima diocesi;
  • mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;
  • mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;
  • mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;
  • mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo in diocesi di altra regione.

Assegnazione provvisoria

I docenti di religione cattolica a richiesta possono essere collocati in assegnazione provvisoria all’interno della medesima diocesi.

Precedenze

Nelle fasi di mobilità sono riconosciute le precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, a condizione che il comune, dove è esercitata la precedenza, si trovi nel territorio della diocesi richiesta.

Soprannumerari

 Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente.

Continuità

Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità.