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Mobilità, la precedenza per invalidità può far perdere l’idoneità all’insegnamento

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Richiedere la precedenza per invalidità nella mobilità 2017/2018, comprese le graduatorie interne d’Istituto, potrebbe comportare delle sorprese negative.

Infatti è importante sapere che il docente che chiede la precedenza nella domanda di mobilità o l’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, in quanto persona disabile che si trova nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 o nelle condizioni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92, potrebbe essere sottoposto a visita collegiale per verificare l’idoneità all’insegnamento.

Infatti chi chiede di fruire di tale precedenza deve presentare una documentazione in cui risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile.

 

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Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, ai fini dell’art.21 della legge 104/92 deve risultare un’invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, mentre ai sensi dell’art.33 comma 6 della legge 104/92 deve risultare, oltre al grado di invalidità civile, la situazione di gravità della disabilità.

Bisogna sapere che al comma 14 dell’art.4 dell’Ordinanza Ministeriale 221/2017 è specificato quanto segue: “In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento”.