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Mobilità personale scolastico

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I problemi, che più frequentemente hanno, vanno dai requisiti e dalle modalità di compilazione delle istanze e degli allegati ai timori di risultare, in caso di ottenimento di passaggio, in breve tempo “perdenti posto” per soppressione di classi; dal come fare per avere informazioni sicure su eventuali aumenti di sezioni a come comportarsi qualora, dopo aver presentato istanza di mobilità, si sia cambiata idea.
Riguardo quest’ultimo punto l’O.M. n. 15 del 22 gennaio stabilisce che se, dopo la data di scadenza, non si possono modificare le preferenze indicate (tranne per i casi contemplati dal dimensionamento della rete scolastica) è però possibile rinunciare alla richiesta di mobilità precedentemente presentata mediante un’istanza indirizzata direttamente al Provveditore agli Studi di titolarità la quale sarà esaminata “soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per comunicazione al CED (Centro Elaborazione Dati) dei posti disponibili (art. 7, commi 1, 2).
In base all’accordo sulla mobilità per l’anno 1999/2000 è pure bene sottolineare (per i professori delle secondarie costituisce una novità) che sono posti di insegnamento anche quelli “attivati presso strutture ospedaliere” (elementari e medie) e carcerarie” con esclusione per queste ultime di quelli della scuola elementare per i quali esiste il ruolo speciale (Contratto, Capo I, art. 22, comma 3). Nel caso della scuola presso gli ospedali, i posti, però, possono (Capo VIII, art. 53, commi 1, 1/bis) essere assegnati soltanto a quei docenti che, in possesso del corrispondente titolo di studio, ne abbiano fatta esplicita istanza indicando la sede puntualmente tra le preferenze del modulo-richiesta, mentre d’ufficio possono essere assegnati a quelli già “titolari di tali tipi di posto”.